Legge Regionale Valle d'Aosta 26/5/2009 n. 12
Articolo 5
Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
DI CUI ALLE DIRETTIVE 2001/42/CE E 85/337/CEE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
1. La procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale è coordinata nell’ambito del procedimento di VIA e il provvedimento di VIA tiene luogo dell’autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione è di competenza regionale e che ricadono nel campo di applicazione dell’allegato I del d.lgs. 59/2005. E’ comunque assicurata l’unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. In questo caso, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del d.lgs. 59/2005 e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto. Alle fasi di istruttoria tecnica finalizzate al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale provvede in ogni caso la struttura regionale competente in materia di gestione delle autorizzazioni ambientali, cui competono, inoltre, le funzioni di controllo, di aggiornamento, di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali stesse.
2. La VAS e la VIA ricomprendono la valutazione di incidenza di cui all’articolo 7 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007), e i contenuti del rapporto ambientale e dello studio di impatto ambientale devono essere integrati secondo quanto previsto dal medesimo articolo 7, comma 4. A tal fine, la valutazione della struttura competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure dà atto degli esiti della medesima valutazione. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’integrazione procedurale.
3. La verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 17 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo, nell’ambito della VAS. In tale caso, le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’integrazione procedurale.
4. Nella redazione dello studio di impatto ambientale, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS, nonché gli esiti del monitoraggio di cui all’articolo 14.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Struttura competente
Articolo 4 - Disposizioni procedurali generali
Articolo 5 - Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 6 - Ambito di applicazione della VAS
Articolo 7 - Modalità di svolgimento
Articolo 8 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 9 - Concertazione di avvio del processo di VAS
Articolo 10 - Redazione del rapporto ambientale
Articolo 11 - Partecipazione
Articolo 12 - Procedimento di valutazione ambientale strategica
Articolo 13 - Informazione sullapprovazione del piano o del programma
Articolo 14 - Monitoraggio
Articolo 15 - Ambito di applicazione della VIA
Articolo 16 - Modalità di svolgimento
Articolo 17 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 18 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Articolo 19 - Studio di impatto ambientale
Articolo 20 - Presentazione dellistanza
Articolo 21 - Consultazione con il pubblico
Articolo 22 - Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale
Articolo 23 - Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
Articolo 24 - Decisione
Articolo 25 - Informazione sulla decisione
Articolo 26 - Monitoraggio
Articolo 27 - Vigilanza e controllo
Articolo 28 - Sanzioni
Articolo 29 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 30 - Abrogazioni e modificazioni di leggi
Articolo 31 - Principi
Articolo 32 - Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi
Articolo 33 - Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33
Articolo 34 - Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27
Articolo 35 - Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19
Articolo 36 - Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31
Articolo 37 - Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6
Articolo 38 - Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Abrogazioni
Allegato 1 - Progetti da assoggettare a proceduradi VIA (articoli 6, 15 e 17)
Allegato 2 - ALLEGATO B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità(articoli 6, 15 e 17)
Allegato 3 - ALLEGATO C Criteri per la verifica di assoggettabilitàdi piani e programmi (articolo 8)
Allegato 4 - ALLEGATO D Contenuti della relazione metodologica preliminare(articolo 9)
Allegato 5 - ALLEGATO E Contenuti del rapporto ambientale (articolo10)
Allegato 6 - ALLEGATO F Criteri per la verifica di assoggettabilità(articolo 17)
Allegato 7 - ALLEGATO G Contenuti dello studio preliminare ambientale(articolo 17, comma 2)
Allegato 8 - ALLEGATO H Contenuti dello studio di impatto ambientale(articolo 19)