Legge Regionale Valle d'Aosta 26/5/2009 n. 12
Articolo 11
Partecipazione
TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
DI CUI ALLE DIRETTIVE 2001/42/CE E 85/337/CEE
CAPO II - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Partecipazione
1. La proposta di piano o di programma, corredata del rapporto ambientale e di una sintesi non tecnica dello stesso, è trasmessa su supporto cartaceo e informatico alla struttura competente che provvede ad informare dell’avvenuta ricezione i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale, per l’espressione di eventuali osservazioni da rendersi nei termini di cui al comma 6. Qualora si tratti di varianti sostanziali al PRG, la proposta di piano o di programma coincide con il testo preliminare adottato dal Comune proponente.
2. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, l’autorità procedente o il proponente provvede alla pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione, contenente:
a) il titolo della proposta di piano o di programma;
b) il proponente;
c) l’autorità procedente;
d) l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o del programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.
3. Nel caso di varianti sostanziali al PRG, contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1 e alla pubblicazione di cui al comma 2, il Comune proponente provvede alla pubblicazione mediante deposito in pubblica visione degli atti della variante adottata e della deliberazione di adozione, presso la segreteria del Comune stesso; dell’avvenuta adozione è data tempestiva informazione tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere regionale o locale. Chiunque ha facoltà di presentare osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere dei termini di cui al comma 6.
4. Il piano o programma, il rapporto ambientale e il rapporto di sintesi sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale e del pubblico, mediante deposito presso gli uffici della struttura competente, dell’autorità procedente e del proponente, affinché questi abbiano l’opportunità di esprimersi.
5. La struttura competente pubblica sul sito web della Regione i documenti inerenti alla proposta di piano o di programma, con il collegamento al sito web dell’autorità procedente o del proponente.
6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2 ovvero, nel caso di varianti sostanziali al PRG, da quella di cui al comma 3, chiunque può prendere visione della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale e presentare alla struttura competente e all’autorità procedente o al proponente proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
7. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi della normativa vigente per piani e programmi specifici, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le disposizioni di cui al presente titolo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Struttura competente
Articolo 4 - Disposizioni procedurali generali
Articolo 5 - Disposizioni per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Articolo 6 - Ambito di applicazione della VAS
Articolo 7 - Modalità di svolgimento
Articolo 8 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 9 - Concertazione di avvio del processo di VAS
Articolo 10 - Redazione del rapporto ambientale
Articolo 11 - Partecipazione
Articolo 12 - Procedimento di valutazione ambientale strategica
Articolo 13 - Informazione sullapprovazione del piano o del programma
Articolo 14 - Monitoraggio
Articolo 15 - Ambito di applicazione della VIA
Articolo 16 - Modalità di svolgimento
Articolo 17 - Verifica di assoggettabilità
Articolo 18 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Articolo 19 - Studio di impatto ambientale
Articolo 20 - Presentazione dellistanza
Articolo 21 - Consultazione con il pubblico
Articolo 22 - Concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale
Articolo 23 - Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
Articolo 24 - Decisione
Articolo 25 - Informazione sulla decisione
Articolo 26 - Monitoraggio
Articolo 27 - Vigilanza e controllo
Articolo 28 - Sanzioni
Articolo 29 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 30 - Abrogazioni e modificazioni di leggi
Articolo 31 - Principi
Articolo 32 - Modificazioni di leggi regionali in adeguamento alla direttiva servizi
Articolo 33 - Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33
Articolo 34 - Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27
Articolo 35 - Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19
Articolo 36 - Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31
Articolo 37 - Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6
Articolo 38 - Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli. Abrogazioni
Allegato 1 - Progetti da assoggettare a proceduradi VIA (articoli 6, 15 e 17)
Allegato 2 - ALLEGATO B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità(articoli 6, 15 e 17)
Allegato 3 - ALLEGATO C Criteri per la verifica di assoggettabilitàdi piani e programmi (articolo 8)
Allegato 4 - ALLEGATO D Contenuti della relazione metodologica preliminare(articolo 9)
Allegato 5 - ALLEGATO E Contenuti del rapporto ambientale (articolo10)
Allegato 6 - ALLEGATO F Criteri per la verifica di assoggettabilità(articolo 17)
Allegato 7 - ALLEGATO G Contenuti dello studio preliminare ambientale(articolo 17, comma 2)
Allegato 8 - ALLEGATO H Contenuti dello studio di impatto ambientale(articolo 19)