Regolamento Lazio 31/7/2007 n. 9
Articolo 27
Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti
Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti
1. Per le iniziative a favore dell'agriturismo indicate dall'articolo 12 della legge, la Giunta regionale, con la deliberazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo, definisce le iniziative finanziabili, gli importi dei finanziamenti da concedere ai soggetti iscritti negli elenchi provinciali di cui all'articolo 17 della legge e provvede al riparto delle risorse tra le province ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge.
2. Gli interventi regionali di sostegno all'accesso al credito da parte delle imprese agrituristiche, di cui all'articolo 34, comma 1, della legge, sono gestiti con le modalità previste dall'articolo 67 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27.
3. Le province, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, della completezza e regolarità della documentazione allegata, determinano l'ammontare della spesa ammissibile da finanziare.
4. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 può essere effettuata a sportello o attraverso appositi bandi predisposti dalle province. Nel caso sia adottata la modalità del bando pubblico nella concessione dei finanziamenti si tiene conto dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
a) per quanto riguarda i requisiti soggettivi, a:
1) imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;
2) giovani agricoltori;
3) imprenditori donne;
b) per quanto riguarda la localizzazione delle aziende, che le stesse si trovino in:
1) zone svantaggiate, come individuate ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
2) zone di maggiore interesse agrituristico, secondo la definizione del piano regionale di cui all'articolo 7 della legge.
5. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto disposto dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Iscrizione all'elenco provinciale
Articolo 3 - Dichiarazione di inizio attività
Articolo 4 - Comunicazioni per il monitoraggio
Articolo 5 - Coefficiente correttivo
Articolo 6 - Criteri per la quantificazione della consistenza delle diverse attività agrituristiche
Articolo 7 - Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza
Articolo 8 - Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento
Articolo 9 - Requisiti per il locale cucina
Articolo 10 - Requisiti per la sala di ristorazione
Articolo 11 - Requisiti per i locali adibiti a servizi igienici
Articolo 12 - Requisiti per gli spogliatoi
Articolo 13 - Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti
Articolo 14 - Requisiti per lo svolgimento delle attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 15 - Conduzione delle piscine
Articolo 16 - Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali
Articolo 17 - Attività di macellazione e di preparazione di alimenti
Articolo 18 - Calcolo delle percentuali di prodotti propri
Articolo 19 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 20 - Agriturismo tradizionale
Articolo 21 - Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica
Articolo 22 - Agriturismo con caratterizzazione naturalistica
Articolo 23 - Agriturismo con caratterizzazione culturale
Articolo 24 - Agriturismo con caratterizzazione biologica
Articolo 25 - Agriturismo con caratterizzazione ecologica
Articolo 26 - Procedura per l'attribuzione della classificazione
Articolo 27 - Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti
Articolo 28 - Vincolo di destinazione d'uso
Articolo 29 - Disposizioni transitorie
Allegato A - Allegato A - Dotazioni e servizi minimi per le attività agrituristiche