Articolo Normativa

Regolamento Lazio 31/7/2007 n. 9

Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo.

Articolo 9

Requisiti per il locale cucina

Requisiti per il locale cucina

1. Per locale cucina si intende il locale polifunzionale di produzione, di preparazione e di confezionamento di alimenti e di bevande destinati alla somministrazione per ospiti e/o avventori nonché alla vendita. Detto locale, di dimensioni proporzionate al tipo di attività svolte nonché provvisto di illuminazione ed aerazione, naturale o artificiale, adeguata, è dotato di:

a) pareti (almeno fino all'altezza di metri 2) e pavimenti lavabili e disinfettabili;

b) dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di altri animali e di insetti;

c) attrezzature ed utensili riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e che consentano una completa e rapida pulizia, preferibilmente evitando l'uso di piani di lavoro in legno e di utensili con manico in legno;

d) contenitore dei rifiuti con comando a pedale;

e) zona di cottura con cappa sovrastante il punto di cottura dimensionata in modo adeguato a convogliare fumi e vapori all'esterno;

f) fornitura di acqua potabile, calda e fredda, erogata con comando non azionabile a mano né a gomito;

g) idoneo erogatore di sapone liquido o in polvere ed asciugamani monouso;

h) sistema di scarico delle acque reflue dai lavelli, dotato di pozzetti a sifone;

i) celle e/o armadi frigoriferi in numero e capacità proporzionati all'entità della lavorazione, dotati di termometro di massima e di minima;

l) lavastoviglie, anche di tipo non industriale qualora siano autorizzati non più di quindici posti tavola;

m) armadio chiuso per il deposito dei materiali per la pulizia e la disinfezione, o apposito locale separato da quello dove gli alimenti e le bevande vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e consumati.

2. Il locale cucina non può essere utilizzato come ambiente per la somministrazione dei pasti, né per l'esposizione e la vendita di prodotti.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Iscrizione all'elenco provinciale
Articolo 3 - Dichiarazione di inizio attività
Articolo 4 - Comunicazioni per il monitoraggio
Articolo 5 - Coefficiente correttivo
Articolo 6 - Criteri per la quantificazione della consistenza delle diverse attività agrituristiche
Articolo 7 - Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza
Articolo 8 - Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento
Articolo 9 - Requisiti per il locale cucina
Articolo 10 - Requisiti per la sala di ristorazione
Articolo 11 - Requisiti per i locali adibiti a servizi igienici
Articolo 12 - Requisiti per gli spogliatoi
Articolo 13 - Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti
Articolo 14 - Requisiti per lo svolgimento delle attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 15 - Conduzione delle piscine
Articolo 16 - Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali
Articolo 17 - Attività di macellazione e di preparazione di alimenti
Articolo 18 - Calcolo delle percentuali di prodotti propri
Articolo 19 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 20 - Agriturismo tradizionale
Articolo 21 - Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica
Articolo 22 - Agriturismo con caratterizzazione naturalistica
Articolo 23 - Agriturismo con caratterizzazione culturale
Articolo 24 - Agriturismo con caratterizzazione biologica
Articolo 25 - Agriturismo con caratterizzazione ecologica
Articolo 26 - Procedura per l'attribuzione della classificazione
Articolo 27 - Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti
Articolo 28 - Vincolo di destinazione d'uso
Articolo 29 - Disposizioni transitorie
Allegato A - Allegato A - Dotazioni e servizi minimi per le attività agrituristiche

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