Articolo Normativa

Regolamento Lazio 31/7/2007 n. 9

Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo.

Articolo 15

Conduzione delle piscine

Conduzione delle piscine

1. L'imprenditore agricolo, o altro soggetto da lui incaricato, è responsabile della conduzione, dell'igiene, della funzionalità della piscina nonché della sicurezza dei bagnanti, per i quali non è obbligatoria la presenza del bagnino.

2. La conduzione delle piscine è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia di qualità delle acque e di sicurezza, tenuto conto di quanto stabilito dall'accordo tra Stato-Regioni e Province autonome del 16 gennaio 2003 (Disciplina interregionale delle piscine) ed, in particolare, di quanto ivi stabilito per le piscine ad uso collettivo.

3. L'uso della piscina è riservato esclusivamente agli ospiti dell'agriturismo.

4. Il responsabile della piscina cura l'elaborazione e l'applicazione di un manuale di autocontrollo della sicurezza, nonché l'elaborazione e il rispetto del regolamento d'uso da parte degli ospiti.

5. Il responsabile della piscina deve essere reperibile per qualsiasi necessità di intervento sollecitata dagli ospiti, vigila scrupolosamente sull'efficienza degli impianti tecnologici, adotta documentati programmi di manutenzione, cura lo stato di pulizia della vasca e dell'area ad essa pertinente.

6. Il manuale di autocontrollo indica sinteticamente gli interventi necessari a mantenere in sicurezza l'uso della piscina, il calendario di ciascuno di essi, il controllo periodico di corretta esecuzione nonché il nominativo e le mansioni degli eventuali collaboratori terzi ai quali siano stati eventualmente affidati i suddetti interventi.

7. Il regolamento d'uso della piscina è affisso all'ingresso della piscina ed è consegnato agli ospiti. In esso sono indicati, in particolare:

a) se la vasca non è vigilata, il divieto di ingresso per i minori di anni 16 non accompagnati;

b) la profondità della vasca e gli eventuali punti della vasca a profondità ridotta;

c) il divieto di fare tuffi;

d) la raccomandazione di non bagnarsi per almeno tre ore dopo il consumo di un pasto;

e) l'obbligo di uso della cuffia copricapo durante il bagno;

f) l'obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;

g) l'obbligo di utilizzare ciabatte nell'area circostante la vasca;

h) l'ubicazione dei più vicini servizi igienici;

i) gli orari di accesso in piscina;

l) il nominativo ed i recapiti telefonici del responsabile della piscina;

m) il numero telefonico per chiamate di pronto soccorso sanitario.

8. L'accesso in piscina è consentito soltanto negli orari stabiliti.

9. L'ingresso della piscina è costituito da un apposito cancelletto e l'area piscina è delimitata da una recinzione alta almeno 120 centimetri.

10. In prossimità dell'ingresso sono situate una doccia ed una vasca bagnapiedi. Lo spazio immediatamente vicino al bordo vasca è pavimentato con materiali antiscivolo. A bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente.

11. Per i piccoli infortuni è disponibile una cassetta di pronto soccorso. L'avvicinamento di una eventuale autoambulanza deve essere consentito fino ad almeno 50 metri dall'ingresso dell'area piscina.

12. Le acque di scarico della piscina possono essere utilizzate per l'innaffiamento del terreno previa declorazione naturale, in vasca per una settimana, ovvero artificiale, mediante apposito impianto di declorazione. Le operazioni di svuotamento della vasca e il metodo per esse adottato sono registrate nel manuale di autocontrollo.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Iscrizione all'elenco provinciale
Articolo 3 - Dichiarazione di inizio attività
Articolo 4 - Comunicazioni per il monitoraggio
Articolo 5 - Coefficiente correttivo
Articolo 6 - Criteri per la quantificazione della consistenza delle diverse attività agrituristiche
Articolo 7 - Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza
Articolo 8 - Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento
Articolo 9 - Requisiti per il locale cucina
Articolo 10 - Requisiti per la sala di ristorazione
Articolo 11 - Requisiti per i locali adibiti a servizi igienici
Articolo 12 - Requisiti per gli spogliatoi
Articolo 13 - Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti
Articolo 14 - Requisiti per lo svolgimento delle attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 15 - Conduzione delle piscine
Articolo 16 - Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali
Articolo 17 - Attività di macellazione e di preparazione di alimenti
Articolo 18 - Calcolo delle percentuali di prodotti propri
Articolo 19 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 20 - Agriturismo tradizionale
Articolo 21 - Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica
Articolo 22 - Agriturismo con caratterizzazione naturalistica
Articolo 23 - Agriturismo con caratterizzazione culturale
Articolo 24 - Agriturismo con caratterizzazione biologica
Articolo 25 - Agriturismo con caratterizzazione ecologica
Articolo 26 - Procedura per l'attribuzione della classificazione
Articolo 27 - Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti
Articolo 28 - Vincolo di destinazione d'uso
Articolo 29 - Disposizioni transitorie
Allegato A - Allegato A - Dotazioni e servizi minimi per le attività agrituristiche

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