Regolamento Lazio 31/7/2007 n. 9
Articolo 21
Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica
Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica
1. È classificata come agriturismo con caratterizzazione enogastronomica l'azienda agrituristica che, oltre a garantire quanto previsto per gli agriturismi tradizionali, per la somministrazione di pasti e bevande utilizza prodotti enogastronomici di particolare pregio e qualità.
2. Il riconoscimento della caratterizzazione enogastronomica dell'azienda è condizionato allo svolgimento delle attività ed alla fornitura dei servizi di seguito riportati:
a) la somministrazione di pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituita in misura superiore al 60 per cento da prodotti propri; la percentuale è calcolata sul valore del pasto al prezzo di somministrazione;
b) la disponibilità, sia per la somministrazione che per la vendita, di almeno due dei prodotti agroalimentari così qualificati:
1) certificati DOP o IGP, di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
2) certificati da agricoltura biologica, di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo nei prodotti agricoli e nelle derrate alimentari;
3) tradizionali, così come definiti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173(Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350(Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 173/1998) ed inseriti nel relativo elenco nazionale;
c) la disponibilità di vini IGT, DOC e DOCG dell'areale di riferimento opportunamente evidenziati rispetto ai vini IGT o DOC provenienti da altri territori regionali; l'offerta di vino da tavola è ammessa solo per produzioni aziendali ovvero provenienti dal territorio del comune in cui è ubicata l'azienda o di comuni contermini;
d) la presenza nei menù giornalieri di almeno un piatto della cucina locale, correlato, in particolare, alle antiche tradizioni contadine;
e) la presenza di una carta dei cibi e dei vini che illustri tipologia, stagionalità e tradizionalità dei piatti presentati e indichi la provenienza delle materie prime utilizzate.
3. L'agriturismo con caratterizzazione enogastronomica può prevedere inoltre:
a) la presenza di risorse genetiche autoctone, sia vegetali che animali, a rischio di erosione, utilizzate per la ristorazione;
b) l'organizzazione di visite guidate agli impianti durante le fasi di trasformazione e di lavorazione dei prodotti aziendali;
c) l'allestimento di piccole zone espositive a carattere etnografico sugli usi e sulle tradizioni contadine del territorio, con particolare riferimento a quelle del patrimonio enogastronomico;
d) l'organizzazione di corsi di cucina, con particolare riguardo ai piatti tipici del territorio, corsi di sommelier e altre tipologie di corsi tematici, comunque correlati all'enogastronomia;
e) la disponibilità di un locale per la vendita dei prodotti, per la degustazione e promozione dei prodotti tipici e tradizionali offerti;
f) l'offerta di materiale informativo su prodotti e piatti locali e relative tecniche di preparazione;
g) l'utilizzazione per la preparazione degli alimenti di strutture tradizionali quali cantina, forno, cucina in muratura con fuochi a carbone o a legna, locali per essiccazione o affumicatura;
h) la presenza di un orto familiare;
i) l'inserimento in un circuito enogastronomico territoriale riconosciuto dalla Regione;
l) l'adesione, in proprio o in consorzio con altri agriturismi e operatori del settore, a sagre, feste e altre manifestazioni popolari correlate alla cultura del territorio con particolare riguardo alle tradizioni enogastronomiche.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Iscrizione all'elenco provinciale
Articolo 3 - Dichiarazione di inizio attività
Articolo 4 - Comunicazioni per il monitoraggio
Articolo 5 - Coefficiente correttivo
Articolo 6 - Criteri per la quantificazione della consistenza delle diverse attività agrituristiche
Articolo 7 - Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza
Articolo 8 - Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento
Articolo 9 - Requisiti per il locale cucina
Articolo 10 - Requisiti per la sala di ristorazione
Articolo 11 - Requisiti per i locali adibiti a servizi igienici
Articolo 12 - Requisiti per gli spogliatoi
Articolo 13 - Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti
Articolo 14 - Requisiti per lo svolgimento delle attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 15 - Conduzione delle piscine
Articolo 16 - Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali
Articolo 17 - Attività di macellazione e di preparazione di alimenti
Articolo 18 - Calcolo delle percentuali di prodotti propri
Articolo 19 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 20 - Agriturismo tradizionale
Articolo 21 - Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica
Articolo 22 - Agriturismo con caratterizzazione naturalistica
Articolo 23 - Agriturismo con caratterizzazione culturale
Articolo 24 - Agriturismo con caratterizzazione biologica
Articolo 25 - Agriturismo con caratterizzazione ecologica
Articolo 26 - Procedura per l'attribuzione della classificazione
Articolo 27 - Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti
Articolo 28 - Vincolo di destinazione d'uso
Articolo 29 - Disposizioni transitorie
Allegato A - Allegato A - Dotazioni e servizi minimi per le attività agrituristiche