Articolo Normativa

Regolamento Lazio 31/7/2007 n. 9

Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo.

Articolo 4

Comunicazioni per il monitoraggio

Comunicazioni per il monitoraggio

1. Le province ed i comuni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge, trasmettono, con cadenza annuale, alla direzione regionale competente in materia di agriturismo i dati e le informazioni di cui dispongono, anche per via telematica.

2. Le province, per ogni soggetto iscritto nell'elenco di cui all'articolo 17 della legge, in particolare, comunicano:

a) la denominazione ed i dati catastali dell'azienda agrituristica;

b) l'indirizzo produttivo dell'azienda;

c) l'eventuale concessione dei contributi, specificandone finalità ed entità;

d) l'elenco dei beni sottoposti a vincolo di destinazione d'uso nonché la durata del vincolo stesso;

e) il tipo di attività agrituristica svolta ed i periodi di svolgimento della stessa;

f) relativamente all'attività di ospitalità:

1) se viene effettuata in camera, in appartamento o in spazi aperti;

2) la capacità ricettiva prevista rispetto a quella massima consentita;

3) l'eventuale offerta agli ospiti del servizio di ristorazione.

3. I comuni, in particolare, comunicano:

a) il nominativo di chi esercita l'attività agrituristica;

b) la denominazione e i dati catastali dell'azienda agrituristica;

c) la tipologia delle attività agrituristiche svolte, la capacità ricettiva ed i periodi di svolgimento per ciascuna attività.

4. Le province ed i comuni comunicano tempestivamente alla direzione regionale competente in materia di agriturismo, eventuali variazioni inerenti ai dati ed alle informazioni precedentemente trasmessi nonché gli eventuali provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge.

 

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Iscrizione all'elenco provinciale
Articolo 3 - Dichiarazione di inizio attività
Articolo 4 - Comunicazioni per il monitoraggio
Articolo 5 - Coefficiente correttivo
Articolo 6 - Criteri per la quantificazione della consistenza delle diverse attività agrituristiche
Articolo 7 - Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza
Articolo 8 - Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento
Articolo 9 - Requisiti per il locale cucina
Articolo 10 - Requisiti per la sala di ristorazione
Articolo 11 - Requisiti per i locali adibiti a servizi igienici
Articolo 12 - Requisiti per gli spogliatoi
Articolo 13 - Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti
Articolo 14 - Requisiti per lo svolgimento delle attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 15 - Conduzione delle piscine
Articolo 16 - Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali
Articolo 17 - Attività di macellazione e di preparazione di alimenti
Articolo 18 - Calcolo delle percentuali di prodotti propri
Articolo 19 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 20 - Agriturismo tradizionale
Articolo 21 - Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica
Articolo 22 - Agriturismo con caratterizzazione naturalistica
Articolo 23 - Agriturismo con caratterizzazione culturale
Articolo 24 - Agriturismo con caratterizzazione biologica
Articolo 25 - Agriturismo con caratterizzazione ecologica
Articolo 26 - Procedura per l'attribuzione della classificazione
Articolo 27 - Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti
Articolo 28 - Vincolo di destinazione d'uso
Articolo 29 - Disposizioni transitorie
Allegato A - Allegato A - Dotazioni e servizi minimi per le attività agrituristiche

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