Articolo Normativa

Regolamento Lazio 31/7/2007 n. 9

Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo.

Articolo 11

Requisiti per i locali adibiti a servizi igienici

Requisiti per i locali adibiti a servizi igienici

1. I locali adibiti a servizi igienici non comunicano direttamente con i locali adibiti a produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e vendita di alimenti e bevande e sono dotati di:

a) pareti (almeno fino all'altezza di metri 2) e pavimenti disinfettabili;

b) fornitura di acqua potabile, calda e fredda, erogata con comando non azionabile a mano né a gomito;

c) lavelli provvisti di distributori automatici di sapone e di asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso.

2. In relazione alla tipologia di attività svolta sono previsti almeno:

a) servizi igienici funzionali alla sala di ristorazione;

b) servizi igienici funzionali al locale cucina.

3. I servizi di cui al comma 2, lettera a), possono identificarsi con quelli degli alloggi solo nel caso in cui si somministrino pasti unicamente agli ospiti alloggiati e gli alloggi siano ragionevolmente vicini alla sala da pranzo. In caso di ristorazione rivolta anche ad ospiti non alloggiati, è necessaria la predisposizione di specifici servizi igienici, in numero adeguato alla capacità ricettiva, e comunque, almeno uno ogni 30 posti tavola o frazione di 30. Qualora tali servizi igienici immettano direttamente nella sala di ristorazione, sono separati da questa mediante un antibagno. Sono fatte salve le norme relative ai servizi igienici destinati anche ai portatori di handicap, laddove le strutture aziendali lo consentano.

4. I servizi di cui al comma 2, lettera b), qualora i locali cucina siano all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione dell'imprenditore agricolo, possono anche identificarsi con quelli in dotazione alla abitazione stessa, fermo restando che, comunque, devono essere diversi dai servizi igienici destinati all'alloggio degli ospiti nonché da quelli previsti per gli avventori non alloggiati. I locali adibiti a servizi igienici non comunicano direttamente con il locale cucina ma sono separati da questo mediante un antibagno. L'antibagno non è necessario qualora i servizi igienici non immettano direttamente nel locale cucina.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Iscrizione all'elenco provinciale
Articolo 3 - Dichiarazione di inizio attività
Articolo 4 - Comunicazioni per il monitoraggio
Articolo 5 - Coefficiente correttivo
Articolo 6 - Criteri per la quantificazione della consistenza delle diverse attività agrituristiche
Articolo 7 - Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza
Articolo 8 - Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento
Articolo 9 - Requisiti per il locale cucina
Articolo 10 - Requisiti per la sala di ristorazione
Articolo 11 - Requisiti per i locali adibiti a servizi igienici
Articolo 12 - Requisiti per gli spogliatoi
Articolo 13 - Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti
Articolo 14 - Requisiti per lo svolgimento delle attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 15 - Conduzione delle piscine
Articolo 16 - Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali
Articolo 17 - Attività di macellazione e di preparazione di alimenti
Articolo 18 - Calcolo delle percentuali di prodotti propri
Articolo 19 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 20 - Agriturismo tradizionale
Articolo 21 - Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica
Articolo 22 - Agriturismo con caratterizzazione naturalistica
Articolo 23 - Agriturismo con caratterizzazione culturale
Articolo 24 - Agriturismo con caratterizzazione biologica
Articolo 25 - Agriturismo con caratterizzazione ecologica
Articolo 26 - Procedura per l'attribuzione della classificazione
Articolo 27 - Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti
Articolo 28 - Vincolo di destinazione d'uso
Articolo 29 - Disposizioni transitorie
Allegato A - Allegato A - Dotazioni e servizi minimi per le attività agrituristiche

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