Articolo Normativa

Regolamento Lazio 31/7/2007 n. 9

Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo.

Articolo 24

Agriturismo con caratterizzazione biologica

Agriturismo con caratterizzazione biologica

1. È classificata come agriturismo con caratterizzazione biologica l'azienda agrituristica che, oltre a garantire quanto previsto per gli agriturismi tradizionali, produce ed utilizza prodotti biologici.

2. Il riconoscimento della caratterizzazione biologica dell'azienda è condizionato allo svolgimento delle attività ed alla fornitura dei servizi di seguito elencati:

a) l'assoggettamento dell'azienda agricola al sistema di controllo e certificazione di un organismo riconosciuto e autorizzato ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b) nel caso di attività di somministrazione di pasti e bevande, l'utilizzazione di almeno l'85 per cento di prodotti certificati da agricoltura biologica, di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91;

c) nel caso attività di vendita in azienda, la disponibilità esclusiva di prodotti regionali certificati da agricoltura biologica, di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91.

3. L'agriturismo con caratterizzazione biologica può prevedere inoltre:

a) la presenza di risorse genetiche autoctone, sia vegetali che animali, a rischio di erosione utilizzate per la produzione, la ristorazione e la vendita;

b) l'organizzazione di visite guidate in campo e/o agli impianti durante le fasi di trasformazione e di lavorazione dei prodotti aziendali;

c) l'allestimento di piccole zone espositive a carattere etnografico sugli usi e tradizioni contadine del territorio, con particolare riferimento alle tecniche di produzione biologica;

d) la disponibilità di un locale per la vendita dei prodotti, per la degustazione e promozione dei prodotti biologici tipici e tradizionali offerti;

e) l'offerta di materiale informativo su prodotti biologici locali e relative tecniche produttive;

f) l'utilizzazione per la trasformazione dei prodotti e la preparazione degli alimenti di strutture tradizionali quali ad esempio frantoi, mulini, cantine, locali per essiccazione o affumicatura, forni, cucine;

g) la presenza di un orto familiare biologico;

h) la disponibilità, in funzione delle stagioni e delle produzioni, della partecipazione attiva degli ospiti alla trasformazione dei prodotti aziendali con possibilità di approvvigionamento delle scorte annuali.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Iscrizione all'elenco provinciale
Articolo 3 - Dichiarazione di inizio attività
Articolo 4 - Comunicazioni per il monitoraggio
Articolo 5 - Coefficiente correttivo
Articolo 6 - Criteri per la quantificazione della consistenza delle diverse attività agrituristiche
Articolo 7 - Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza
Articolo 8 - Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento
Articolo 9 - Requisiti per il locale cucina
Articolo 10 - Requisiti per la sala di ristorazione
Articolo 11 - Requisiti per i locali adibiti a servizi igienici
Articolo 12 - Requisiti per gli spogliatoi
Articolo 13 - Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti
Articolo 14 - Requisiti per lo svolgimento delle attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 15 - Conduzione delle piscine
Articolo 16 - Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali
Articolo 17 - Attività di macellazione e di preparazione di alimenti
Articolo 18 - Calcolo delle percentuali di prodotti propri
Articolo 19 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 20 - Agriturismo tradizionale
Articolo 21 - Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica
Articolo 22 - Agriturismo con caratterizzazione naturalistica
Articolo 23 - Agriturismo con caratterizzazione culturale
Articolo 24 - Agriturismo con caratterizzazione biologica
Articolo 25 - Agriturismo con caratterizzazione ecologica
Articolo 26 - Procedura per l'attribuzione della classificazione
Articolo 27 - Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti
Articolo 28 - Vincolo di destinazione d'uso
Articolo 29 - Disposizioni transitorie
Allegato A - Allegato A - Dotazioni e servizi minimi per le attività agrituristiche

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