Regolamento Lazio 31/7/2007 n. 9
Articolo 25
Agriturismo con caratterizzazione ecologica
Agriturismo con caratterizzazione ecologica
1. È classificata come agriturismo con caratterizzazione ecologica l'azienda agrituristica che, oltre a garantire quanto previsto per gli agriturismi tradizionali, nelle proprie attività utilizza materiali ed energie a basso impatto ambientale.
2. Il riconoscimento della caratterizzazione ecologica dell'azienda è condizionato al possesso dei requisiti di seguito riportati:
a) riconoscimento di azienda agricola ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;
b) utilizzazione di fonti energetiche alternative e comunque non inquinanti e rispettose dell'ambiente;
c) l'impiego di materiali naturali e privi di sostanze dannose di origine petrolchimica e/o di riconosciuta tossicità per pitture, finiture, arredi e tessuti;
d) l'adozione di un sistema per la raccolta differenziata dei rifiuti al fine di limitare la produzione degli stessi.
3. L'agriturismo con caratterizzazione ecologica può prevedere inoltre:
a) l'utilizzo di materiali biodegradabili per la somministrazione di pasti e bevande;
b) l'uso di detersivi provvisti del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici riconosciuti;
c) l'impiego, anche parziale, di impianti finalizzati al risparmio idrico ed energetico;
d) l'utilizzo di prodotti provenienti da coltivazioni o allevamenti biologici;
e) l'organizzazione di corsi che promuovano la conoscenza di aspetti comunque legati alla salvaguardia dell'ambiente, quali le energie rinnovabili, il risparmio energetico.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Iscrizione all'elenco provinciale
Articolo 3 - Dichiarazione di inizio attività
Articolo 4 - Comunicazioni per il monitoraggio
Articolo 5 - Coefficiente correttivo
Articolo 6 - Criteri per la quantificazione della consistenza delle diverse attività agrituristiche
Articolo 7 - Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza
Articolo 8 - Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento
Articolo 9 - Requisiti per il locale cucina
Articolo 10 - Requisiti per la sala di ristorazione
Articolo 11 - Requisiti per i locali adibiti a servizi igienici
Articolo 12 - Requisiti per gli spogliatoi
Articolo 13 - Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti
Articolo 14 - Requisiti per lo svolgimento delle attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 15 - Conduzione delle piscine
Articolo 16 - Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali
Articolo 17 - Attività di macellazione e di preparazione di alimenti
Articolo 18 - Calcolo delle percentuali di prodotti propri
Articolo 19 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 20 - Agriturismo tradizionale
Articolo 21 - Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica
Articolo 22 - Agriturismo con caratterizzazione naturalistica
Articolo 23 - Agriturismo con caratterizzazione culturale
Articolo 24 - Agriturismo con caratterizzazione biologica
Articolo 25 - Agriturismo con caratterizzazione ecologica
Articolo 26 - Procedura per l'attribuzione della classificazione
Articolo 27 - Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti
Articolo 28 - Vincolo di destinazione d'uso
Articolo 29 - Disposizioni transitorie
Allegato A - Allegato A - Dotazioni e servizi minimi per le attività agrituristiche