Regolamento Lazio 31/7/2007 n. 9
Articolo 22
Agriturismo con caratterizzazione naturalistica
Agriturismo con caratterizzazione naturalistica
1. È classificata come agriturismo con caratterizzazione naturalistica l'azienda agrituristica che, oltre a garantire quanto previsto per gli agriturismi tradizionali, è ubicata in aree di particolare pregio ambientale ed è orientata ad un'offerta attenta alla salvaguardia e alla conoscenza del patrimonio naturale.
2. Il riconoscimento della caratterizzazione naturalistica dell'azienda è condizionato al possesso dei seguenti requisiti:
a) l'ubicazione dell'azienda in territori ricadenti nel sistema delle aree protette e/o nei siti della rete natura 2000;
b) la presenza di fabbricati nonché di arredi, interni ed esterni, realizzati con materiali naturali e tradizionali, nel rispetto delle caratteristiche del territorio che ospita l'azienda;
c) la presenza in azienda di un percorso naturalistico adeguatamente segnalato.
3. L'agriturismo con caratterizzazione naturalistica può prevedere inoltre:
a) l'organizzazione di attività di pratica sportiva all'aperto finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza dell'ambiente e del patrimonio naturale, quali trekking, ippoturismo, pesca, passeggiate in bicicletta;
b) l'utilizzo di prodotti provenienti da coltivazioni o allevamenti biologici;
c) l'organizzazione di corsi, anche mediante convenzioni con gli enti gestori delle aree di riferimento, che promuovano la conoscenza di aspetti comunque legati all'ambiente ed al patrimonio naturale, quali la salvaguardia delle risorse naturali, della fauna e della flora presenti nell'area protetta.
4. Nel caso in cui le aziende ricadano parzialmente nelle aree di cui al comma 3, lettera a), il vincolo di ubicazione fa riferimento almeno al 60 per cento della superficie aziendale ovvero al centro aziendale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Iscrizione all'elenco provinciale
Articolo 3 - Dichiarazione di inizio attività
Articolo 4 - Comunicazioni per il monitoraggio
Articolo 5 - Coefficiente correttivo
Articolo 6 - Criteri per la quantificazione della consistenza delle diverse attività agrituristiche
Articolo 7 - Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza
Articolo 8 - Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento
Articolo 9 - Requisiti per il locale cucina
Articolo 10 - Requisiti per la sala di ristorazione
Articolo 11 - Requisiti per i locali adibiti a servizi igienici
Articolo 12 - Requisiti per gli spogliatoi
Articolo 13 - Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti
Articolo 14 - Requisiti per lo svolgimento delle attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 15 - Conduzione delle piscine
Articolo 16 - Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali
Articolo 17 - Attività di macellazione e di preparazione di alimenti
Articolo 18 - Calcolo delle percentuali di prodotti propri
Articolo 19 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 20 - Agriturismo tradizionale
Articolo 21 - Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica
Articolo 22 - Agriturismo con caratterizzazione naturalistica
Articolo 23 - Agriturismo con caratterizzazione culturale
Articolo 24 - Agriturismo con caratterizzazione biologica
Articolo 25 - Agriturismo con caratterizzazione ecologica
Articolo 26 - Procedura per l'attribuzione della classificazione
Articolo 27 - Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti
Articolo 28 - Vincolo di destinazione d'uso
Articolo 29 - Disposizioni transitorie
Allegato A - Allegato A - Dotazioni e servizi minimi per le attività agrituristiche