Articolo Normativa

Regolamento Lazio 31/7/2007 n. 9

Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo.

Articolo 6

Criteri per la quantificazione della consistenza delle diverse attività agrituristiche

Criteri per la quantificazione della consistenza delle diverse attività agrituristiche

1. Il tempo lavoro-medio convenzionale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, di seguito denominato tempo lavoro, è quantificato in ore lavoro/anno necessarie per lo svolgimento delle diverse attività agricole e in ore lavoro/anno necessarie per lo svolgimento delle diverse attività agrituristiche. Tale quantificazione è dichiarata dal soggetto che richiede l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 17 della legge, che la effettua sulla base dei parametri riportati nelle tabelle previste dall'articolo 14, comma 2, della legge stessa, tenendo conto:

a) per l'attività agricola, della superficie, dell'ordinamento colturale e produttivo dell'azienda, nonché del coefficiente correttivo di cui all'articolo 14, comma 3, della legge;

b) per l'attività agrituristica, delle diverse tipologie di ricezione ed ospitalità e dei relativi periodi di svolgimento.

2. L'attività agricola è considerata principale quando il tempo lavoro necessario per le singole colture, per ciascun allevamento di animali, per la silvicoltura e per le attività connesse prevale sul tempo lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

3. Al fine di determinare il tempo lavoro per l'attività agricola, l'imprenditore applica i valori medi di impiego di manodopera contenuti nelle tabelle previste dall'articolo 14, comma 2, moltiplicandoli per gli ettari, o frazioni di ettari, per le varie attività agricole svolte in azienda, nonché per l'attività amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento dell'attività agricola.

4. Al fine di determinare il tempo lavoro per l'attività agrituristica, l'imprenditore applica i valori medi di lavoro per attività agrituristiche contenuti nelle tabelle previste dall'articolo 14, comma 2, della legge, moltiplicandoli per il numero dei posti letto offerti, per il numero dei pasti somministrati e per tutte le altre attività definite dall'articolo 2 della legge stessa, nonché per l'attività amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento dell'attività agrituristica.

5. Nel caso di svolgimento di attività agricole o connesse, escluse quelle di ricezione ed ospitalità, non inserite nelle tabelle previste dall'articolo 14, comma 2, della legge, l'imprenditore agricolo redige il diagramma con il dettaglio delle operazioni svolte e il tempo occorrente per lo svolgimento delle stesse secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta del tavolo regionale dell'agriturismo di cui all'articolo 11 della legge stessa. Il diagramma è soggetto a valutazione di congruità da parte della provincia competente.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Iscrizione all'elenco provinciale
Articolo 3 - Dichiarazione di inizio attività
Articolo 4 - Comunicazioni per il monitoraggio
Articolo 5 - Coefficiente correttivo
Articolo 6 - Criteri per la quantificazione della consistenza delle diverse attività agrituristiche
Articolo 7 - Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza
Articolo 8 - Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento
Articolo 9 - Requisiti per il locale cucina
Articolo 10 - Requisiti per la sala di ristorazione
Articolo 11 - Requisiti per i locali adibiti a servizi igienici
Articolo 12 - Requisiti per gli spogliatoi
Articolo 13 - Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti
Articolo 14 - Requisiti per lo svolgimento delle attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 15 - Conduzione delle piscine
Articolo 16 - Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali
Articolo 17 - Attività di macellazione e di preparazione di alimenti
Articolo 18 - Calcolo delle percentuali di prodotti propri
Articolo 19 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 20 - Agriturismo tradizionale
Articolo 21 - Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica
Articolo 22 - Agriturismo con caratterizzazione naturalistica
Articolo 23 - Agriturismo con caratterizzazione culturale
Articolo 24 - Agriturismo con caratterizzazione biologica
Articolo 25 - Agriturismo con caratterizzazione ecologica
Articolo 26 - Procedura per l'attribuzione della classificazione
Articolo 27 - Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti
Articolo 28 - Vincolo di destinazione d'uso
Articolo 29 - Disposizioni transitorie
Allegato A - Allegato A - Dotazioni e servizi minimi per le attività agrituristiche

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