Articolo Normativa

Regolamento Lazio 31/7/2007 n. 9

Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo.

Articolo 2

Iscrizione all'elenco provinciale

Iscrizione all'elenco provinciale

1. Per essere iscritto all'elenco provinciale di cui all'articolo 17 della legge il soggetto richiedente presenta alla provincia territorialmente competente la seguente documentazione attestante, in particolare:

a) la propria posizione rispetto a quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge;

b) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sezione agricoltura;

c) la proprietà dell'azienda agricola o comunque la titolarità di altro diritto reale o personale di godimento su di essa, con esclusione del contratto di comodato.

2. Il soggetto richiedente presenta, altresì, una relazione sottoscritta da un tecnico competente in materia ed iscritto all'albo professionale che ne prevede le specifiche competenze, dalla quale risultino:

a) le attività di agriturismo da svolgere, scelte tra quelle definite dall'articolo 2 della legge, specificando per ognuna la tipologia, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e le ore di lavoro necessarie calcolate in base alle tabelle previste dall'articolo 14, comma 2, della legge stessa;

b) le strutture e gli spazi adibiti allo svolgimento delle diverse attività agrituristiche;

c) la superficie aziendale complessiva, con identificazione catastale e planimetrica;

d) la destinazione colturale dell'azienda, specificando per ogni coltura la relativa superficie;

e) il carico di bestiame;

f) il parco macchine aziendale;

g) la descrizione dei fabbricati, con relativa identificazione catastale e destinazione d'uso;

h) per ogni coltura ed attività agricola, il numero di ore lavoro annuo;

i) il numero dei soggetti occupati in azienda, specificando se familiari o dipendenti, se a tempo indeterminato, determinato o parziale, nonché le ore di lavoro impiegate da ciascuno, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14 della legge, distinte tra attività agricole ed attività agrituristiche.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Iscrizione all'elenco provinciale
Articolo 3 - Dichiarazione di inizio attività
Articolo 4 - Comunicazioni per il monitoraggio
Articolo 5 - Coefficiente correttivo
Articolo 6 - Criteri per la quantificazione della consistenza delle diverse attività agrituristiche
Articolo 7 - Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza
Articolo 8 - Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento
Articolo 9 - Requisiti per il locale cucina
Articolo 10 - Requisiti per la sala di ristorazione
Articolo 11 - Requisiti per i locali adibiti a servizi igienici
Articolo 12 - Requisiti per gli spogliatoi
Articolo 13 - Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti
Articolo 14 - Requisiti per lo svolgimento delle attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 15 - Conduzione delle piscine
Articolo 16 - Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali
Articolo 17 - Attività di macellazione e di preparazione di alimenti
Articolo 18 - Calcolo delle percentuali di prodotti propri
Articolo 19 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 20 - Agriturismo tradizionale
Articolo 21 - Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica
Articolo 22 - Agriturismo con caratterizzazione naturalistica
Articolo 23 - Agriturismo con caratterizzazione culturale
Articolo 24 - Agriturismo con caratterizzazione biologica
Articolo 25 - Agriturismo con caratterizzazione ecologica
Articolo 26 - Procedura per l'attribuzione della classificazione
Articolo 27 - Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti
Articolo 28 - Vincolo di destinazione d'uso
Articolo 29 - Disposizioni transitorie
Allegato A - Allegato A - Dotazioni e servizi minimi per le attività agrituristiche

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