Regolamento Lazio 31/7/2007 n. 9
Articolo 8
Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento
Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento
1. I locali adibiti a soggiorno e pernottamento, riguardo agli aspetti di abitabilità ed agibilità, posseggono i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali, tenuto conto delle loro particolari caratteristiche di ruralità.
2. Per i locali di civile abitazione destinati all'ospitalità devono essere rispettate le norme igieniche previste per i locali ad uso abitativo.
3. La ricettività delle camere ad uso agrituristico è così determinata:
a) superficie minima di 7 metri quadrati per le camere da un letto;
b) superficie minima di 11 metri quadrati per le camere a due letti, con incremento di 4 metri quadrati di superficie per ogni letto in più; la frazione superiore a metri quadrati 0,50 è in ogni caso arrotondata all'unità superiore;
c) altezza media minima di 2,50 metri.
4. Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non permettano l'adeguamento in altezza al minimo previsto, può essere consentita la riduzione dell'altezza fino al limite minimo di metri 2,20, purché il volume disponibile per posto letto non sia inferiore a 18 metri cubi per le camere ad un letto e per i locali servizi e a 23 metri cubi per le camere a due letti.
5. La ricettività in unità abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno è così determinata:
a) per le unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina la superficie minima è fissata in metri quadrati 26 e possono esservi alloggiate fino a 4 persone;
b) per le unità abitative nelle quali possono essere alloggiate 5 o più persone la superficie minima di cui alla lettera a) è aumentata di 8 metri quadrati per ogni persona oltre alla quarta;
c) per ogni letto aggiunto riservato ad ospiti di età inferiore ai 12 anni è richiesta una superficie di 6 metri quadrati.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Iscrizione all'elenco provinciale
Articolo 3 - Dichiarazione di inizio attività
Articolo 4 - Comunicazioni per il monitoraggio
Articolo 5 - Coefficiente correttivo
Articolo 6 - Criteri per la quantificazione della consistenza delle diverse attività agrituristiche
Articolo 7 - Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza
Articolo 8 - Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento
Articolo 9 - Requisiti per il locale cucina
Articolo 10 - Requisiti per la sala di ristorazione
Articolo 11 - Requisiti per i locali adibiti a servizi igienici
Articolo 12 - Requisiti per gli spogliatoi
Articolo 13 - Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti
Articolo 14 - Requisiti per lo svolgimento delle attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 15 - Conduzione delle piscine
Articolo 16 - Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali
Articolo 17 - Attività di macellazione e di preparazione di alimenti
Articolo 18 - Calcolo delle percentuali di prodotti propri
Articolo 19 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 20 - Agriturismo tradizionale
Articolo 21 - Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica
Articolo 22 - Agriturismo con caratterizzazione naturalistica
Articolo 23 - Agriturismo con caratterizzazione culturale
Articolo 24 - Agriturismo con caratterizzazione biologica
Articolo 25 - Agriturismo con caratterizzazione ecologica
Articolo 26 - Procedura per l'attribuzione della classificazione
Articolo 27 - Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti
Articolo 28 - Vincolo di destinazione d'uso
Articolo 29 - Disposizioni transitorie
Allegato A - Allegato A - Dotazioni e servizi minimi per le attività agrituristiche