Regolamento Lazio 31/7/2007 n. 9
Articolo 16
Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali
Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali
1. Nel corso degli eventi con finalità promozionali di cui all'articolo 24, comma 3, della legge, al fine di far conoscere e valorizzare i prodotti agro-alimentari tipici del territorio, possono essere somministrati pasti nonché altri alimenti non riferibili a pasti completi, quali spuntini e degustazioni.
2. Per la preparazione dei pasti, degli spuntini e delle degustazioni possono essere utilizzate la cucina dell'imprenditore agricolo e/o zone di preparazione e cottura poste all'aperto, nello spazio destinato agli eventi, purché sia adibito allo scopo un piano di lavoro lavabile e disinfettabile; qualora il piano di lavoro sia delimitato da pareti, le stesse devono essere lavabili e disinfettabili. Per la preparazione all'aperto occorre adottare le necessarie cautele per proteggere gli alimenti da polvere e insetti.
3. Qualora per gli spuntini e per le degustazioni non venga utilizzato materiale di carta o plastica biodegradabile, sono disponibili attrezzature idonee al lavaggio delle stoviglie.
4. L'attività di somministrazione di pasti, spuntini e degustazioni è accompagnata da attività informativa sui prodotti tipici offerti e sui relativi metodi di produzione.
5. La prevalenza dei prodotti aziendali o comunque dei prodotti reperiti presso aziende agricole locali, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge, è assicurata quando gli stessi rappresentino almeno il 70 per cento del prezzo di acquisto dei pasti, degli alimenti e delle bevande somministrati nel corso degli eventi.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Iscrizione all'elenco provinciale
Articolo 3 - Dichiarazione di inizio attività
Articolo 4 - Comunicazioni per il monitoraggio
Articolo 5 - Coefficiente correttivo
Articolo 6 - Criteri per la quantificazione della consistenza delle diverse attività agrituristiche
Articolo 7 - Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza
Articolo 8 - Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento
Articolo 9 - Requisiti per il locale cucina
Articolo 10 - Requisiti per la sala di ristorazione
Articolo 11 - Requisiti per i locali adibiti a servizi igienici
Articolo 12 - Requisiti per gli spogliatoi
Articolo 13 - Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti
Articolo 14 - Requisiti per lo svolgimento delle attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Articolo 15 - Conduzione delle piscine
Articolo 16 - Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali
Articolo 17 - Attività di macellazione e di preparazione di alimenti
Articolo 18 - Calcolo delle percentuali di prodotti propri
Articolo 19 - Classificazione delle aziende agrituristiche
Articolo 20 - Agriturismo tradizionale
Articolo 21 - Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica
Articolo 22 - Agriturismo con caratterizzazione naturalistica
Articolo 23 - Agriturismo con caratterizzazione culturale
Articolo 24 - Agriturismo con caratterizzazione biologica
Articolo 25 - Agriturismo con caratterizzazione ecologica
Articolo 26 - Procedura per l'attribuzione della classificazione
Articolo 27 - Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti
Articolo 28 - Vincolo di destinazione d'uso
Articolo 29 - Disposizioni transitorie
Allegato A - Allegato A - Dotazioni e servizi minimi per le attività agrituristiche