Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 13/8/2007 n. 31

Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni

Articolo 2

Ambito d’applicazione

Documento senza titolo

TITOLO I - Finalità e ambito di applicazione

Ambito d’applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano al ciclo di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo, in qualsiasi forma e per qualsiasi importo, di lavori, di forniture e di servizi da parte dei soggetti di cui al comma 2 che operano nel territorio della Regione, fatta eccezione per i settori esclusi come definiti dalla normativa vigente.
2. Sono soggetti all’applicazione della presente legge:
a) le amministrazioni aggiudicatrici come definite dalla normativa
vigente;
b) le imprese pubbliche ovvero le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese;
c) gli altri enti aggiudicatori, ovvero i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti;
d) i concessionari di lavori, forniture e servizi pubblici;
e) i soggetti privati che realizzano lavori, forniture o servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria per cui fruiscono di un contributo pubblico superiore al 50 per cento dell’importo dell’appalto;
f) i soggetti privati che realizzano lavori, forniture o servizi di importo superiore alla soglia comunitaria per cui fruiscono di un contributo pubblico.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alla realizzazione, da parte del titolare di permesso di costruire, di opere a
scomputo degli oneri di urbanizzazione, di valore uguale o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito d’applicazione
Articolo 3 - Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 4 - Compiti dell’Osservatorio
Articolo 5 - Mantenimento dei livelli occupazionali
Articolo 6 - Congruità delle offerte
Articolo 7 - Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali
Articolo 8 - Obbligo di trasmissione dei dati
Articolo 9 - Forme di pubblicità
Articolo 10 - Unità tecnica regionale
Articolo 11 - Fondo per lo Sviluppo
Articolo 12 - Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 13 - Promozione e verifica della qualità della progettazione
Articolo 14 - Disposizioni per la semplificazione delle procedure
Articolo 15 - Sistemi di qualità e attestazione dell’attività amministrativa
Articolo 16 - Verifica delle presenze in cantiere
Articolo 17 - Responsabilità del direttore dei lavori
Articolo 18 - Oneri per la sicurezza
Articolo 19 - Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo
Articolo 20 - Piano d’azione per gli acquisti verdi
Articolo 21 - Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Norme finali e transitorie
Articolo 24 - Abrogazione di norme