Legge Regionale Liguria 13/8/2007 n. 31
Articolo 12
Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici
TITOLO III - Ulteriori strumenti e attività per la qualificazione degli
appalti
CAPO II - Misure per l'efficienza della spesa
Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici
1. La Regione favorisce forme di aggregazione e cooperazione tra amministrazioni
aggiudicatrici di cui all’articolo 2 per l’esercizio delle funzioni
in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
2. Le forme di aggregazione e cooperazione si ispirano a principi di efficienza,
efficacia ed economicità nonché di razionalizzazione della spesa
pubblica.
3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici possono stipulare accordi volti a regolare ogni elemento utile
alla programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e/o collaudo degli
appalti, ivi compresa l’istituzione di centrali di committenza.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare alle Aziende Regionali
Territoriali per l’Edilizia o ad altri soggetti pubblici l’espletamento
delle funzioni e delle attività di stazione appaltante.
5. La Giunta regionale può prevedere, nelle procedure di finanziamento
di lavori, forniture e servizi pubblici, criteri prioritari relativi alla costituzione
di uffici competenti tra enti locali, nelle forme associative o consortili previste
dalla legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito dapplicazione
Articolo 3 - Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 4 - Compiti dellOsservatorio
Articolo 5 - Mantenimento dei livelli occupazionali
Articolo 6 - Congruità delle offerte
Articolo 7 - Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali
Articolo 8 - Obbligo di trasmissione dei dati
Articolo 9 - Forme di pubblicità
Articolo 10 - Unità tecnica regionale
Articolo 11 - Fondo per lo Sviluppo
Articolo 12 - Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 13 - Promozione e verifica della qualità della progettazione
Articolo 14 - Disposizioni per la semplificazione delle procedure
Articolo 15 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 16 - Verifica delle presenze in cantiere
Articolo 17 - Responsabilità del direttore dei lavori
Articolo 18 - Oneri per la sicurezza
Articolo 19 - Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo
Articolo 20 - Piano dazione per gli acquisti verdi
Articolo 21 - Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Norme finali e transitorie
Articolo 24 - Abrogazione di norme
