Legge Regionale Liguria 13/8/2007 n. 31
Articolo 13
Promozione e verifica della qualità della progettazione
TITOLO III - Ulteriori strumenti e attività per la qualificazione degli
appalti
CAPO II - Misure per l'efficienza della spesa
Promozione e verifica della qualità della progettazione
1. Per i contratti relativi a lavori la Regione, nel rispetto della normativa
vigente, adotta linee guida al fine di promuovere:
a) la qualità della progettazione;
b) la conformità con la normativa vigente prescritta per lo specifico
oggetto dell’appalto, in relazione al livello progettuale;
c) la compatibilità con le esigenze e/o prestazioni determinate dallo
studio di fattibilità o dal documento preliminare della progettazione
o dagli elaborati progettuali già approvati;
d) la completezza, la chiarezza e la coerenza dei documenti costituenti il progetto
ai fini dell’avvio delle procedure di appalto, con particolare riferimento
alla congruità dei prezzi, alla corretta determinazione quantitativa
delle opere ed alla quantificazione degli oneri per la sicurezza.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito dapplicazione
Articolo 3 - Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 4 - Compiti dellOsservatorio
Articolo 5 - Mantenimento dei livelli occupazionali
Articolo 6 - Congruità delle offerte
Articolo 7 - Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali
Articolo 8 - Obbligo di trasmissione dei dati
Articolo 9 - Forme di pubblicità
Articolo 10 - Unità tecnica regionale
Articolo 11 - Fondo per lo Sviluppo
Articolo 12 - Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 13 - Promozione e verifica della qualità della progettazione
Articolo 14 - Disposizioni per la semplificazione delle procedure
Articolo 15 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 16 - Verifica delle presenze in cantiere
Articolo 17 - Responsabilità del direttore dei lavori
Articolo 18 - Oneri per la sicurezza
Articolo 19 - Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo
Articolo 20 - Piano dazione per gli acquisti verdi
Articolo 21 - Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Norme finali e transitorie
Articolo 24 - Abrogazione di norme
