Legge Regionale Liguria 13/8/2007 n. 31
Articolo 21
Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici
TITOLO III - Ulteriori strumenti e attività per la qualificazione degli
appalti
CAPO IV - Introduzione degli aspetti ambientali nell'acquisto di forniture e
servizi
Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici
1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di
appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono, nei bandi di
gara e nei capitolati d’oneri per appalti pubblici di opere, forniture
e servizi, specifiche prescrizioni per l’integrazione degli aspetti ambientali
nelle procedure di gara, tenuto conto delle priorità, degli indirizzi
e degli obiettivi definiti nel Piano d’azione di cui all’articolo
20.
2. Qualora la natura dell’appalto di opere lo richieda, le amministrazioni
aggiudicatici possono richiedere, tra i requisiti necessari a comprovare la
capacità tecnica dei concorrenti, le specifiche esigenze dell’impresa
concorrente in campo ambientale e/o l’indicazione delle misure di gestione
ambientale che l’operatore applicherà durante la realizzazione
dell’appalto.
3. Nei casi di cui al comma 2, le amministrazioni fanno riferimento al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate
su pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi
alla legislazione comunitaria o alle norme europee e internazionali relative
alla certificazione (EN ISO 14001). Le amministrazioni sono tenute a riconoscere
e accettare i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti
in altri Stati membri o ogni altro tipo di prova prodotta dai concorrenti idonea
a dimostrare che le misure applicate assicurano analoghi livelli di protezione
ambientale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito dapplicazione
Articolo 3 - Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 4 - Compiti dellOsservatorio
Articolo 5 - Mantenimento dei livelli occupazionali
Articolo 6 - Congruità delle offerte
Articolo 7 - Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali
Articolo 8 - Obbligo di trasmissione dei dati
Articolo 9 - Forme di pubblicità
Articolo 10 - Unità tecnica regionale
Articolo 11 - Fondo per lo Sviluppo
Articolo 12 - Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 13 - Promozione e verifica della qualità della progettazione
Articolo 14 - Disposizioni per la semplificazione delle procedure
Articolo 15 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 16 - Verifica delle presenze in cantiere
Articolo 17 - Responsabilità del direttore dei lavori
Articolo 18 - Oneri per la sicurezza
Articolo 19 - Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo
Articolo 20 - Piano dazione per gli acquisti verdi
Articolo 21 - Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Norme finali e transitorie
Articolo 24 - Abrogazione di norme