Legge Regionale Liguria 13/8/2007 n. 31
Articolo 11
Fondo per lo Sviluppo
TITOLO III - Ulteriori strumenti e attività per la qualificazione degli
appalti
CAPO I - Promozione del Pternariato pubblico-privato
Fondo per lo Sviluppo
1. Al fine di sostenere lo sviluppo degli investimenti pubblici con l’utilizzo
di tecniche di finanziamento di opere di interesse pubblico con ricorso a capitali
privati, è istituito a favore delle amministrazioni aggiudicatrici di
cui all’articolo 2, operanti sul territorio regionale, il Fondo per lo
Sviluppo della finanza di progetto e delle altre forme di partenariato pubblico-privato.
2. Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi alle seguenti
voci di spesa, che costituiscono elementi di costo relativi all’opera
da realizzare:
a) anticipazione delle spese per la redazione di piani economico- finanziari,
per l’asseverazione bancaria dei piani stessi e per l’istruttoria
sui finanziamenti da concedere da parte di istituti di credito convenzionati;
b) contributi in conto interessi a favore delle Amministrazioni aggiudicatrici
qualora il ricorso a capitali privati non copra interamente il costo dell’investimento;
c) spese tecniche sostenute dall’amministrazione per la redazione di studi
di fattibilità tecnico-economica e di assistenza per ricerche di mercato;
d) spese per assistenza legale ai fini della predisposizione di bandi di gara,
schemi di contratto, capitolati di oneri ed ogni altro elemento utile per la
creazione di società miste e di ogni altro tipo di veicolo societario.
3. Gli studi di fattibilità tecnico-economica devono essere redatti in
conformità alle linee guida regionali vigenti.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di accesso e di gestione
del Fondo, ivi compreso il rientro nel bilancio regionale dei contributi concessi
ai sensi del comma 2, lettere a) e b).
5. I contributi di cui al comma 2 non sono cumulabili con altre provvidenze
comunitarie, statali o regionali concesse per la stessa finalità. I contributi
sono concessi nei limiti di regime di aiuto “de minimis” di cui
al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea.
6. I contributi di cui al comma 2, lettera b) sono concessi in forma attualizzata,
nei limiti dello stanziamento di bilancio.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito dapplicazione
Articolo 3 - Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 4 - Compiti dellOsservatorio
Articolo 5 - Mantenimento dei livelli occupazionali
Articolo 6 - Congruità delle offerte
Articolo 7 - Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali
Articolo 8 - Obbligo di trasmissione dei dati
Articolo 9 - Forme di pubblicità
Articolo 10 - Unità tecnica regionale
Articolo 11 - Fondo per lo Sviluppo
Articolo 12 - Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 13 - Promozione e verifica della qualità della progettazione
Articolo 14 - Disposizioni per la semplificazione delle procedure
Articolo 15 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 16 - Verifica delle presenze in cantiere
Articolo 17 - Responsabilità del direttore dei lavori
Articolo 18 - Oneri per la sicurezza
Articolo 19 - Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo
Articolo 20 - Piano dazione per gli acquisti verdi
Articolo 21 - Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Norme finali e transitorie
Articolo 24 - Abrogazione di norme
