Legge Regionale Liguria 13/8/2007 n. 31
Articolo 19
Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo
TITOLO III - Ulteriori strumenti e attività per la qualificazione degli
appalti
CAPO III - Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri
edili
Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo
1. La Regione sostiene, tramite l’Osservatorio di cui all’articolo
3, azioni straordinarie di vigilanza e informazione in materia di tutela e sicurezza
dei lavoratori. A tal fine la Giunta regionale predispone un apposito progetto
obiettivo di valenza biennale, finalizzato a:
a) formare e destinare unità specializzate, anche già appartenenti
a competenti organismi di controllo, per il supporto alle attività di
controllo connesse con la realizzazione di opere e di lavori di competenza e/o
finanziate in tutto o in parte dalla Regione;
b) promuovere l’attività di formazione ed informazione in materia
di sicurezza sul lavoro rivolta in modo particolare ai datori di lavoro, ai
lavoratori ed ai committenti di lavori;
c) promuovere la realizzazione di iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione
finalizzate alla più ampia diffusione della conoscenza delle problematiche
inerenti la sicurezza dei cantieri e la regolarità del mercato del lavoro;
d) promuovere la cultura della responsabilità sociale delle imprese e
l’adozione di codici etici da parte delle imprese.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere attuate anche attraverso
la stipula di intese con i soggetti istituzionalmente preposti a tali attività
e, in particolare, con le scuole edili ed gli enti paritetici territoriali per
la prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di lavoro previsti dalla contrattazione
collettiva del settore delle costruzioni.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito dapplicazione
Articolo 3 - Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 4 - Compiti dellOsservatorio
Articolo 5 - Mantenimento dei livelli occupazionali
Articolo 6 - Congruità delle offerte
Articolo 7 - Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali
Articolo 8 - Obbligo di trasmissione dei dati
Articolo 9 - Forme di pubblicità
Articolo 10 - Unità tecnica regionale
Articolo 11 - Fondo per lo Sviluppo
Articolo 12 - Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 13 - Promozione e verifica della qualità della progettazione
Articolo 14 - Disposizioni per la semplificazione delle procedure
Articolo 15 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 16 - Verifica delle presenze in cantiere
Articolo 17 - Responsabilità del direttore dei lavori
Articolo 18 - Oneri per la sicurezza
Articolo 19 - Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo
Articolo 20 - Piano dazione per gli acquisti verdi
Articolo 21 - Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Norme finali e transitorie
Articolo 24 - Abrogazione di norme
