Legge Regionale Liguria 13/8/2007 n. 31
Articolo 17
Responsabilità del direttore dei lavori
TITOLO III - Ulteriori strumenti e attività per la qualificazione degli
appalti
CAPO III - Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri
edili
Responsabilità del direttore dei lavori
1. Il direttore dei lavori è tenuto a vigilare, durante l’esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle sole imprese e del personale autorizzato di cui all’articolo 16 nonché a denunciare eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito dapplicazione
Articolo 3 - Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 4 - Compiti dellOsservatorio
Articolo 5 - Mantenimento dei livelli occupazionali
Articolo 6 - Congruità delle offerte
Articolo 7 - Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali
Articolo 8 - Obbligo di trasmissione dei dati
Articolo 9 - Forme di pubblicità
Articolo 10 - Unità tecnica regionale
Articolo 11 - Fondo per lo Sviluppo
Articolo 12 - Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 13 - Promozione e verifica della qualità della progettazione
Articolo 14 - Disposizioni per la semplificazione delle procedure
Articolo 15 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 16 - Verifica delle presenze in cantiere
Articolo 17 - Responsabilità del direttore dei lavori
Articolo 18 - Oneri per la sicurezza
Articolo 19 - Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo
Articolo 20 - Piano dazione per gli acquisti verdi
Articolo 21 - Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Norme finali e transitorie
Articolo 24 - Abrogazione di norme
