Legge Regionale Liguria 13/8/2007 n. 31
Articolo 5
Mantenimento dei livelli occupazionali
TITOLO II - Oganismo regionale per i contratti pubblici
Mantenimento dei livelli occupazionali
1. La Regione promuove azioni per la sottoscrizione di accordi fra imprese
e organizzazioni sindacali per il mantenimento dei livelli occupazionali, nel
caso in cui, a seguito dell’espletamento di gare effettuate dalla Regione
medesima o da enti del settore regionale allargato, siano assegnati lavori,
forniture e servizi ad imprese che subentrano ad altre, già aggiudicatarie
degli stessi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati all’assorbimento dei
lavoratori impiegati al momento della emanazione del bando di gara nell’impresa
non più aggiudicataria di lavori, forniture e servizi nonché al
mantenimento per essi di quanto previsto dal livello nazionale e aziendale dei
contratti collettivi di lavoro sotto il profilo economico e normativo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito dapplicazione
Articolo 3 - Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 4 - Compiti dellOsservatorio
Articolo 5 - Mantenimento dei livelli occupazionali
Articolo 6 - Congruità delle offerte
Articolo 7 - Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali
Articolo 8 - Obbligo di trasmissione dei dati
Articolo 9 - Forme di pubblicità
Articolo 10 - Unità tecnica regionale
Articolo 11 - Fondo per lo Sviluppo
Articolo 12 - Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 13 - Promozione e verifica della qualità della progettazione
Articolo 14 - Disposizioni per la semplificazione delle procedure
Articolo 15 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 16 - Verifica delle presenze in cantiere
Articolo 17 - Responsabilità del direttore dei lavori
Articolo 18 - Oneri per la sicurezza
Articolo 19 - Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo
Articolo 20 - Piano dazione per gli acquisti verdi
Articolo 21 - Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Norme finali e transitorie
Articolo 24 - Abrogazione di norme
