Legge Regionale Liguria 13/8/2007 n. 31
Articolo 14
Disposizioni per la semplificazione delle procedure
TITOLO III - Ulteriori strumenti e attività per la qualificazione degli
appalti
CAPO II - Misure per l'efficienza della spesa
Disposizioni per la semplificazione delle procedure
1. La Regione, tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 3, promuove
e favorisce l’uso degli strumenti telematici nelle procedure riguardanti
l’esplorazione del mercato, la prequalificazione degli offerenti e l’esecuzione
degli appalti.
2. La Regione, tramite il sistema informatico dell’Osservatorio di cui
all’articolo 3, promuove e favorisce l’uso di apposita modulistica
nelle procedure di appalto e di concessione, anche al fine di migliorare i processi
organizzativi e garantire la massima trasparenza ed uniformità procedurale.
3. La modulistica di cui al comma 2 contiene in particolare, in relazione alla
fase di evidenza pubblica, l’indicazione di tutti i requisiti, stati,
fatti e qualità che gli interessati devono dichiarare di possedere per
partecipare al procedimento.
4. La Regione, tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 3, predispone
uno schema tipo di regolamento di cui possono avvalersi le amministrazioni aggiudicatrici
di cui all’articolo 2 per il riparto, tra il responsabile unico del procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della
direzione dei lavori, del collaudo ed i loro collaboratori, delle somme accantonate
nel quadro economico dell’intervento a titolo di incentivi per la progettazione
di opere pubbliche.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito dapplicazione
Articolo 3 - Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 4 - Compiti dellOsservatorio
Articolo 5 - Mantenimento dei livelli occupazionali
Articolo 6 - Congruità delle offerte
Articolo 7 - Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali
Articolo 8 - Obbligo di trasmissione dei dati
Articolo 9 - Forme di pubblicità
Articolo 10 - Unità tecnica regionale
Articolo 11 - Fondo per lo Sviluppo
Articolo 12 - Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 13 - Promozione e verifica della qualità della progettazione
Articolo 14 - Disposizioni per la semplificazione delle procedure
Articolo 15 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 16 - Verifica delle presenze in cantiere
Articolo 17 - Responsabilità del direttore dei lavori
Articolo 18 - Oneri per la sicurezza
Articolo 19 - Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo
Articolo 20 - Piano dazione per gli acquisti verdi
Articolo 21 - Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Norme finali e transitorie
Articolo 24 - Abrogazione di norme