Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 13/8/2007 n. 31

Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni

Articolo 16

Verifica delle presenze in cantiere

Documento senza titolo

TITOLO III - Ulteriori strumenti e attività per la qualificazione degli appalti
CAPO III - Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili

Verifica delle presenze in cantiere

1. Al fine di contenere i fenomeni di evasione degli obblighi in materia di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale e di applicazione della normativa contrattuale, la Regione definisce, d’intesa con le parti sociali, modalità univoche per la verifica, da parte dei soggetti preposti alla vigilanza della presenza in cantiere del solo personale autorizzato e per l’identificazione del personale stesso.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito d’applicazione
Articolo 3 - Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 4 - Compiti dell’Osservatorio
Articolo 5 - Mantenimento dei livelli occupazionali
Articolo 6 - Congruità delle offerte
Articolo 7 - Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali
Articolo 8 - Obbligo di trasmissione dei dati
Articolo 9 - Forme di pubblicità
Articolo 10 - Unità tecnica regionale
Articolo 11 - Fondo per lo Sviluppo
Articolo 12 - Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 13 - Promozione e verifica della qualità della progettazione
Articolo 14 - Disposizioni per la semplificazione delle procedure
Articolo 15 - Sistemi di qualità e attestazione dell’attività amministrativa
Articolo 16 - Verifica delle presenze in cantiere
Articolo 17 - Responsabilità del direttore dei lavori
Articolo 18 - Oneri per la sicurezza
Articolo 19 - Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo
Articolo 20 - Piano d’azione per gli acquisti verdi
Articolo 21 - Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Norme finali e transitorie
Articolo 24 - Abrogazione di norme

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