Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 13/8/2007 n. 31

Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni

Articolo 8

Obbligo di trasmissione dei dati

Documento senza titolo

TITOLO II - Oganismo regionale per i contratti pubblici

Obbligo di trasmissione dei dati

1. I soggetti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, inviano alla Regione le informazioni ed i dati di cui al presente articolo riguardanti, in particolare, le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, realizzazione e collaudo di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi pubblici, utilizzando prioritariamente gli strumenti telematici.

2. Fermi restando gli adempimenti connessi alle disposizioni normative comunitarie e nazionali vigenti in materia, la Giunta regionale determina con apposito provvedimento le eventuali ulteriori informazioni oggetto di trasmissione e le relative modalità, sulla base delle specifiche tecniche definite dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

3. I dati relativi agli appalti devono pervenire tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell’evento.

4. L’erogazione a qualsiasi titolo di finanziamenti regionali per opere pubbliche è subordinata all’ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui al presente articolo.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito d’applicazione
Articolo 3 - Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 4 - Compiti dell’Osservatorio
Articolo 5 - Mantenimento dei livelli occupazionali
Articolo 6 - Congruità delle offerte
Articolo 7 - Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali
Articolo 8 - Obbligo di trasmissione dei dati
Articolo 9 - Forme di pubblicità
Articolo 10 - Unità tecnica regionale
Articolo 11 - Fondo per lo Sviluppo
Articolo 12 - Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 13 - Promozione e verifica della qualità della progettazione
Articolo 14 - Disposizioni per la semplificazione delle procedure
Articolo 15 - Sistemi di qualità e attestazione dell’attività amministrativa
Articolo 16 - Verifica delle presenze in cantiere
Articolo 17 - Responsabilità del direttore dei lavori
Articolo 18 - Oneri per la sicurezza
Articolo 19 - Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo
Articolo 20 - Piano d’azione per gli acquisti verdi
Articolo 21 - Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Norme finali e transitorie
Articolo 24 - Abrogazione di norme

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