Legge Regionale Liguria 13/8/2007 n. 31
Articolo 8
Obbligo di trasmissione dei dati
TITOLO II - Oganismo regionale per i contratti pubblici
Obbligo di trasmissione dei dati
1. I soggetti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, inviano alla Regione
le informazioni ed i dati di cui al presente articolo riguardanti, in particolare,
le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, realizzazione e collaudo
di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi pubblici, utilizzando
prioritariamente gli strumenti telematici.
2. Fermi restando gli adempimenti connessi alle disposizioni normative comunitarie
e nazionali vigenti in materia, la Giunta regionale determina con apposito provvedimento
le eventuali ulteriori informazioni oggetto di trasmissione e le relative modalità,
sulla base delle specifiche tecniche definite dalla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province Autonome.
3. I dati relativi agli appalti devono pervenire tempestivamente e comunque
entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell’evento.
4. L’erogazione a qualsiasi titolo di finanziamenti regionali per opere
pubbliche è subordinata all’ottemperanza agli obblighi di trasmissione
di cui al presente articolo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito dapplicazione
Articolo 3 - Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 4 - Compiti dellOsservatorio
Articolo 5 - Mantenimento dei livelli occupazionali
Articolo 6 - Congruità delle offerte
Articolo 7 - Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali
Articolo 8 - Obbligo di trasmissione dei dati
Articolo 9 - Forme di pubblicità
Articolo 10 - Unità tecnica regionale
Articolo 11 - Fondo per lo Sviluppo
Articolo 12 - Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 13 - Promozione e verifica della qualità della progettazione
Articolo 14 - Disposizioni per la semplificazione delle procedure
Articolo 15 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 16 - Verifica delle presenze in cantiere
Articolo 17 - Responsabilità del direttore dei lavori
Articolo 18 - Oneri per la sicurezza
Articolo 19 - Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo
Articolo 20 - Piano dazione per gli acquisti verdi
Articolo 21 - Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Norme finali e transitorie
Articolo 24 - Abrogazione di norme
