Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 13/8/2007 n. 31

Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni

Articolo 4

Compiti dell’Osservatorio

Documento senza titolo

TITOLO II - Oganismo regionale per i contratti pubblici

Compiti dell’Osservatorio

1. L’Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a) gestione del sistema informatico per:
1) la pubblicazione dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei lavori e dei contratti pubblici e delle notizie utili in ordine alle risultanze delle gare ed alle dinamiche dei prezzi;
2) la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara secondo le vigenti disposizioni;
3) la raccolta ed elaborazione in modo sistematico delle informazioni e dei dati statistici relativi all’intero ciclo degli appalti con particolare riferimento a quelli concernenti i programmi triennali, i bandi, gli avvisi di gara, le aggiudicazioni, le imprese partecipanti, appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie, l’impiego della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti da quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni nonché il livello di realizzazione degli elenchi annuali;
4) la condivisione e lo scambio di documentazione tecnica fra amministrazioni aggiudicatrici;

b) definizione e diffusione di linee guida, documentazione tecnica, schemi di bandi di gara, di capitolati d’appalto, di contratti ed ogni altra tipologia d’atti e modelli operativi orientati alla qualità secondo le norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e volti alla semplificazione e standardizzazione delle procedure per l’affidamento e la gestione degli appalti;
c) assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla predisposizione dei documenti di gara e degli allegati tecnici anche in relazione alla congruità dei costi, nonché risposta ai quesiti inerenti gli stessi;
d) promozione dell’utilizzo di tecniche di finanziamento innovative ed assistenza, su richiesta delle amministrazioni interessate, nell’applicazione della normativa sulla finanza di progetto, tramite l’Unità tecnica di cui all’articolo 10;
e) aggiornamento e divulgazione dell’elenco regionale dei prezzi dei lavori pubblici per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei prezzi delle amministrazioni aggiudicatrici, definiti dalla Regione anche tramite intese ovvero convenzioni con Unioncamere;
f) individuazione dei costi standardizzati regionali per tipologie di lavoro, servizi e forniture;
g) promozione d’iniziative per la diffusione della conoscenza in materia di appalti;
h) ogni altro compito assegnato ai sensi della presente legge.

2. L’Osservatorio opera con collegamenti informatici, nel rispetto di standard che consentano lo scambio delle informazioni con gli altri Osservatori regionali ed i soggetti istituzionali nazionali e comunitari che debbano accedere od utilizzare i dati raccolti, garantendo l’accesso generalizzato ai dati raccolti ed alle relative elaborazioni anche con riferimento al sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui alla legge 17 maggio 1999 n. 144 (misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

3. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio può avvalersi di soggetti esterni pubblici e privati, anche a seguito di accordi con enti, associazioni e organizzazioni sindacali di categoria.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito d’applicazione
Articolo 3 - Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 4 - Compiti dell’Osservatorio
Articolo 5 - Mantenimento dei livelli occupazionali
Articolo 6 - Congruità delle offerte
Articolo 7 - Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali
Articolo 8 - Obbligo di trasmissione dei dati
Articolo 9 - Forme di pubblicità
Articolo 10 - Unità tecnica regionale
Articolo 11 - Fondo per lo Sviluppo
Articolo 12 - Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 13 - Promozione e verifica della qualità della progettazione
Articolo 14 - Disposizioni per la semplificazione delle procedure
Articolo 15 - Sistemi di qualità e attestazione dell’attività amministrativa
Articolo 16 - Verifica delle presenze in cantiere
Articolo 17 - Responsabilità del direttore dei lavori
Articolo 18 - Oneri per la sicurezza
Articolo 19 - Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo
Articolo 20 - Piano d’azione per gli acquisti verdi
Articolo 21 - Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Norme finali e transitorie
Articolo 24 - Abrogazione di norme

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