Legge Regionale Liguria 13/8/2007 n. 31
Articolo 4
Compiti dellOsservatorio
TITOLO II - Oganismo regionale per i contratti pubblici
Compiti dell’Osservatorio
1. L’Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a) gestione del sistema informatico per:
1) la pubblicazione dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei lavori
e dei contratti pubblici e delle notizie utili in ordine alle risultanze delle
gare ed alle dinamiche dei prezzi;
2) la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara secondo le vigenti disposizioni;
3) la raccolta ed elaborazione in modo sistematico delle informazioni e dei
dati statistici relativi all’intero ciclo degli appalti con particolare
riferimento a quelli concernenti i programmi triennali, i bandi, gli avvisi
di gara, le aggiudicazioni, le imprese partecipanti, appaltatrici, subappaltatrici
e affidatarie, l’impiego della mano d’opera e le relative norme
di sicurezza, i costi e gli scostamenti da quelli preventivati, i tempi di esecuzione
e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni
nonché il livello di realizzazione degli elenchi annuali;
4) la condivisione e lo scambio di documentazione tecnica fra amministrazioni
aggiudicatrici;
b) definizione e diffusione di linee guida, documentazione tecnica, schemi di
bandi di gara, di capitolati d’appalto, di contratti ed ogni altra tipologia
d’atti e modelli operativi orientati alla qualità secondo le norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 e volti alla semplificazione e standardizzazione
delle procedure per l’affidamento e la gestione degli appalti;
c) assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla predisposizione
dei documenti di gara e degli allegati tecnici anche in relazione alla congruità
dei costi, nonché risposta ai quesiti inerenti gli stessi;
d) promozione dell’utilizzo di tecniche di finanziamento innovative ed
assistenza, su richiesta delle amministrazioni interessate, nell’applicazione
della normativa sulla finanza di progetto, tramite l’Unità tecnica
di cui all’articolo 10;
e) aggiornamento e divulgazione dell’elenco regionale dei prezzi dei lavori
pubblici per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei prezzi
delle amministrazioni aggiudicatrici, definiti dalla Regione anche tramite intese
ovvero convenzioni con Unioncamere;
f) individuazione dei costi standardizzati regionali per tipologie di lavoro,
servizi e forniture;
g) promozione d’iniziative per la diffusione della conoscenza in materia
di appalti;
h) ogni altro compito assegnato ai sensi della presente legge.
2. L’Osservatorio opera con collegamenti informatici, nel rispetto di
standard che consentano lo scambio delle informazioni con gli altri Osservatori
regionali ed i soggetti istituzionali nazionali e comunitari che debbano accedere
od utilizzare i dati raccolti, garantendo l’accesso generalizzato ai dati
raccolti ed alle relative elaborazioni anche con riferimento al sistema di monitoraggio
degli investimenti pubblici di cui alla legge 17 maggio 1999 n. 144 (misure
in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi
all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).
3. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio può avvalersi
di soggetti esterni pubblici e privati, anche a seguito di accordi con enti,
associazioni e organizzazioni sindacali di categoria.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito dapplicazione
Articolo 3 - Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 4 - Compiti dellOsservatorio
Articolo 5 - Mantenimento dei livelli occupazionali
Articolo 6 - Congruità delle offerte
Articolo 7 - Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali
Articolo 8 - Obbligo di trasmissione dei dati
Articolo 9 - Forme di pubblicità
Articolo 10 - Unità tecnica regionale
Articolo 11 - Fondo per lo Sviluppo
Articolo 12 - Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 13 - Promozione e verifica della qualità della progettazione
Articolo 14 - Disposizioni per la semplificazione delle procedure
Articolo 15 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 16 - Verifica delle presenze in cantiere
Articolo 17 - Responsabilità del direttore dei lavori
Articolo 18 - Oneri per la sicurezza
Articolo 19 - Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo
Articolo 20 - Piano dazione per gli acquisti verdi
Articolo 21 - Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Norme finali e transitorie
Articolo 24 - Abrogazione di norme
