Legge Regionale Liguria 13/8/2007 n. 31
Articolo 3
Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
TITOLO II - Oganismo regionale per i contratti pubblici
Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
1. Al fine di garantire la trasparenza delle procedure dei contratti pubblici,
la pubblicità degli atti e la massima diffusione dei dati, il rispetto
dei principi di efficienza economica, di fornire assistenza alle amministrazioni
aggiudicatrici, nonché per concorrere alla sicurezza sui luoghi di lavoro
e al rispetto della contrattazione collettiva, è istituito l’Osservatorio
regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, di
seguito definito Osservatorio.
2. L’Osservatorio è strumento tecnico-gestionale della Regione
per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui alla presente
legge ed opera presso la struttura regionale competente, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di cui all’articolo 23.
3. L’Osservatorio costituisce altresì articolazione operativa dell’Osservatorio
nazionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui
alla normativa vigente.
4. All’interno dell’Osservatorio è istituita la Sezione di
valutazione della qualità e completezza progettuale e della congruità
dei prezzi di gara, di seguito denominata Sezione di valutazione, con il compito
di svolgere attività di verifica dei bandi di gara e della relativa documentazione
tecnica predisposta dalle stazioni appaltanti operanti sul territorio della
Regione, al fine di controllarne il grado di completezza e correttezza, in relazione
all’utilizzo aggiornato dei prezzari, all’applicazione delle norme
in materia di sicurezza e dei relativi costi, alla corretta indicazione delle
categorie delle opere appaltate, alla puntuale indicazione dei tempi di esecuzione
dell’appalto.
5. L’attività di verifica viene svolta su richiesta di una delle
parti interessate, in contraddittorio con la stazione appaltante in conformità
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
e successive modifiche e integrazioni e può essere esperita solo in seguito
alla pubblicazione del bando di gara e prima della scadenza del termine di presentazione
delle offerte.
6. Qualora all’esito della verifica di correttezza e congruità
svolta secondo le modalità indicate al comma 4, rilevi la fondatezza
della segnalazione, la Sezione di valutazione invita la stazione appaltante
a correggere o a modificare in via di autotutela il bando di gara o gli elaborati
progettuali erronei, incompleti ed incongrui.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito dapplicazione
Articolo 3 - Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 4 - Compiti dellOsservatorio
Articolo 5 - Mantenimento dei livelli occupazionali
Articolo 6 - Congruità delle offerte
Articolo 7 - Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali
Articolo 8 - Obbligo di trasmissione dei dati
Articolo 9 - Forme di pubblicità
Articolo 10 - Unità tecnica regionale
Articolo 11 - Fondo per lo Sviluppo
Articolo 12 - Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 13 - Promozione e verifica della qualità della progettazione
Articolo 14 - Disposizioni per la semplificazione delle procedure
Articolo 15 - Sistemi di qualità e attestazione dellattività amministrativa
Articolo 16 - Verifica delle presenze in cantiere
Articolo 17 - Responsabilità del direttore dei lavori
Articolo 18 - Oneri per la sicurezza
Articolo 19 - Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo
Articolo 20 - Piano dazione per gli acquisti verdi
Articolo 21 - Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici
Articolo 22 - Norma finanziaria
Articolo 23 - Norme finali e transitorie
Articolo 24 - Abrogazione di norme