Legge Regionale Molise 7/7/2006 n. 17
Articolo 23
Punteggi per linclusione nelle graduatorie
TITOLO IV - BENEFICIARI E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Punteggi per l’inclusione nelle graduatorie
1. Ai richiedenti l’alloggio di edilizia residenziale pubblica che occupino
un’abitazione impropria da almeno un anno, con attestazione dell’Ufficio
tecnico comunale e dell’autorità sanitaria competente, è
attribuito un punteggio pari a 1. Per abitazione impropria si intende qualsiasi
costruzione non in regola con le norme sull’edificazione per civile abitazione
e comunque prive di abitabilità o di agibilità.
2. Il punto b-3) della lettera B) condizioni oggettive dell’allegato "A"
alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: "b-3) ai richiedenti che abitino in alloggio privo
di servizi igienici propri regolamentari come da Decreto del Ministero della
Sanità 5 luglio 1975 e successive modifiche, dietro presentazione di
attestato rilasciato da parte delle autorità sanitarie competenti, è
attribuito un punteggio non superiore a 2 se manca del tutto il servizio o se
mancano tre elementi essenziali, non superiore a 1 se mancano meno di tre elementi".
3. Il punto b-4) della lettera B) condizioni oggettive della tabella "A"
allegata alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni,
tra le parole ’provvedimento esecutivo di sfratto" e "che non
sia stato intimato" sono inserite le parole: "che abbia ancora efficacia
esecutiva qualunque sia il momento in cui è stato adottato".
4. Il punto c-2) della lettera C) condizioni aggiuntive della tabella "A"
allegata alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni,
è sostituito con il seguente: "richiedenti che abitino in un alloggio
il cui canone di locazione incida sul reddito imponibile annuo complessivo di
tutti i componenti il nucleo familiare, in presenza comunque di un reddito sufficiente
a coprire il canone, determinato secondo il dettato dell’art. 2, comma
1, lettera e), con esclusione del calcolo ai sensi dell’art. 21 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive sostituzioni e modificazioni, in misura
del 25% al 35%, punti 1, oltre il 35%, punti 2. Il punteggio non va attribuito
qualora il richiedente abbia usufruito nell’anno precedente quello del
bando di concorso della concessione di un contributo per il pagamento del canone
di locazione ai sensi dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
e successive modificazioni".
5. I termini previsti dall’art. 10 della legge regionale 4 agosto 1998,
n. 12, e successive modificazioni, per la formazione delle graduatorie devono
intendersi ordinatori.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Programmazione regionale
Articolo 3 - Programmi operativi regionali
Articolo 4 - Fondo regionale per le politiche abitative
Articolo 5 - Osservatorio regionale della condizione abitativa
Articolo 6 - Fabbisogno abitativo
Articolo 7 - Nuove costruzioni e recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 8 - Proprietà dellabitazione primaria
Articolo 9 - Acquisto aree edificabili ad uso residenziale e urbanizzazione primaria
Articolo 10 - Programmi di recupero urbano
Articolo 11 - Eliminazione baracche
Articolo 12 - Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento impianti
Articolo 13 - Edilizia per particolari categorie sociali
Articolo 14 - Sostegno al reddito
Articolo 15 - Sperimentazione
Articolo 16 - Sperimentazione finalizzata
Articolo 17 - Costi di costruzione
Articolo 18 - Beneficiari
Articolo 19 - Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 20 - Canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 21 - Realizzazione interventi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 22 - Bando di concorso per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e norme di snellimento delle procedure
Articolo 23 - Punteggi per linclusione nelle graduatorie
Articolo 24 - Requisiti per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 25 - Limiti di reddito per laccesso
Articolo 26 - Riserve di alloggi
Articolo 27 - Alloggi per studenti universitari
Articolo 28 - Accertamento dei requisiti
Articolo 29 - Abrogazioni
Articolo 30 - Norma transitoria
Articolo 31 - Regolarizzazioni
Articolo 32 - Norme finanziarie
Articolo 33 - Entrata in vigore