Legge Regionale Molise 7/7/2006 n. 17
Articolo 24
Requisiti per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
TITOLO IV - BENEFICIARI E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Requisiti per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. Il titolare di diritti di proprietà colpiti da eventi calamitosi
o il cui stato di conservazione sia considerato scadente e privo dei servizi
essenziali, purché sussistano gli altri requisiti previsti dall’art.
2 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, può
conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
in presenza di ordinanza di sgombero e comunque solo per la durata della validità
di quest’ultima.
2. I Comuni all’atto della formazione del bando di concorso per accedere
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica prevedono un limite minimo vitale
di reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare, rapportato al
numero dei componenti, purché tale limite non sia superiore alla terza
classe di reddito di cui alle condizioni soggettive punto a-1) della Tabella
"A" allegata alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive
modificazioni, moltiplicata per il numero dei componenti il nucleo familiare
medesimo.
3. Il limite di cui al comma 2 non costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione
al bando di concorso, purché il richiedente dimostri i mezzi di sostentamento
del proprio nucleo familiare. La Commissione competente alla formazione della
graduatoria può assumere informazioni al riguardo presso gli Uffici comunali
di residenza e presso qualsiasi altro organismo ritenuto idoneo ai fini dell’accertamento.
4. Tra i requisiti per l’assegnazione sono annoverati quello dell’assenza
di precedenti assegnazioni di alloggio adeguato al proprio nucleo familiare
e quello di non aver rinunciato ad un alloggio precedentemente assegnato.
5. Ai fini della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni,
per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dalla persona singola,
dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, dagli
affiliati con loro conviventi e dai minori in affido. Fanno altresì parte
del nucleo familiare, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti,
i collaterali fino al 3° grado e gli affini fino al 2° grado. Le persone
non legate da vincoli di parentela o affinità, ancorché conviventi,
sono incluse nel nucleo solo qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca
assistenza morale e materiale e sia instaurata da almeno due anni alla data
del bando di concorso.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Programmazione regionale
Articolo 3 - Programmi operativi regionali
Articolo 4 - Fondo regionale per le politiche abitative
Articolo 5 - Osservatorio regionale della condizione abitativa
Articolo 6 - Fabbisogno abitativo
Articolo 7 - Nuove costruzioni e recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 8 - Proprietà dellabitazione primaria
Articolo 9 - Acquisto aree edificabili ad uso residenziale e urbanizzazione primaria
Articolo 10 - Programmi di recupero urbano
Articolo 11 - Eliminazione baracche
Articolo 12 - Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento impianti
Articolo 13 - Edilizia per particolari categorie sociali
Articolo 14 - Sostegno al reddito
Articolo 15 - Sperimentazione
Articolo 16 - Sperimentazione finalizzata
Articolo 17 - Costi di costruzione
Articolo 18 - Beneficiari
Articolo 19 - Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 20 - Canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 21 - Realizzazione interventi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 22 - Bando di concorso per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e norme di snellimento delle procedure
Articolo 23 - Punteggi per linclusione nelle graduatorie
Articolo 24 - Requisiti per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 25 - Limiti di reddito per laccesso
Articolo 26 - Riserve di alloggi
Articolo 27 - Alloggi per studenti universitari
Articolo 28 - Accertamento dei requisiti
Articolo 29 - Abrogazioni
Articolo 30 - Norma transitoria
Articolo 31 - Regolarizzazioni
Articolo 32 - Norme finanziarie
Articolo 33 - Entrata in vigore