Legge Regionale Molise 7/7/2006 n. 17
Articolo 2
Programmazione regionale
TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALIProgrammazione regionale
1. Gli indirizzi ed i criteri finalizzati alla realizzazione delle politiche
abitative sono contenuti in programmi per l’edilizia residenziale pubblica.
2. Con il programma viene utilizzata la dotazione del fondo di cui all’articolo
4. Le leggi annuali di bilancio rendono disponibili le necessarie risorse.
3. Il programma tiene conto delle finalità di cui all’articolo
1 e dei fabbisogni primari, in particolare:
a) stabilisce gli obiettivi e indica le azioni in cui si articola la politica
abitativa regionale in relazione alle disponibilità delle risorse finanziarie;
b) ripartisce i finanziamenti per tipologie di intervento, in relazione anche
alla disponibilità di aree edificabili, di edifici da recuperare e di
programmi organici di intervento dei Comuni;
c) tiene conto della necessità di recuperare, a fini abitativi, il patrimonio
edilizio esistente nei centri urbani per limitare ulteriori fenomeni di espansione
delle città; promuove politiche integrate finalizzate alla riqualificazione
urbana, al miglioramento del sistema delle infrastrutture, dei servizi e della
accessibilità ai centri storici;
d) indica i finanziamenti da destinare a specifiche categorie di utenti, come
i disabili, gli anziani, i giovani, gli studenti universitari, i cittadini extracomunitari,
ecc.;
e) fissa l’entità dei contributi che possono essere assegnati per
ciascuna categoria d’intervento;
f) indica i requisiti generali di ammissibilità al finanziamento delle
proposte, con riferimento alla qualità dei progetti ed alla capacità
degli operatori pubblici e privati di realizzare e gestire, ove richiesto, gli
immobili;
g) può riservare una quota di risorse per gli interventi a carattere
sperimentale di cui agli artt. 15 e 16;
h) attiva un sistema di premialità rivolto alle Amministrazioni locali
che maggiormente si impegnano, con proprie risorse o con riduzione delle imposte
locali sugli immobili, per raggiungere gli obiettivi fissati dalla presente
legge.
4. il programma è approvato dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta regionale.
5. Il programma può essere aggiornato dalla Giunta regionale qualora
in sede di attuazione se ne ravvisi la necessità.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Programmazione regionale
Articolo 3 - Programmi operativi regionali
Articolo 4 - Fondo regionale per le politiche abitative
Articolo 5 - Osservatorio regionale della condizione abitativa
Articolo 6 - Fabbisogno abitativo
Articolo 7 - Nuove costruzioni e recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 8 - Proprietà dellabitazione primaria
Articolo 9 - Acquisto aree edificabili ad uso residenziale e urbanizzazione primaria
Articolo 10 - Programmi di recupero urbano
Articolo 11 - Eliminazione baracche
Articolo 12 - Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento impianti
Articolo 13 - Edilizia per particolari categorie sociali
Articolo 14 - Sostegno al reddito
Articolo 15 - Sperimentazione
Articolo 16 - Sperimentazione finalizzata
Articolo 17 - Costi di costruzione
Articolo 18 - Beneficiari
Articolo 19 - Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 20 - Canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 21 - Realizzazione interventi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 22 - Bando di concorso per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e norme di snellimento delle procedure
Articolo 23 - Punteggi per linclusione nelle graduatorie
Articolo 24 - Requisiti per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 25 - Limiti di reddito per laccesso
Articolo 26 - Riserve di alloggi
Articolo 27 - Alloggi per studenti universitari
Articolo 28 - Accertamento dei requisiti
Articolo 29 - Abrogazioni
Articolo 30 - Norma transitoria
Articolo 31 - Regolarizzazioni
Articolo 32 - Norme finanziarie
Articolo 33 - Entrata in vigore