Legge Regionale Molise 7/7/2006 n. 17
Articolo 19
Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
TITOLO IV - BENEFICIARI E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
1. Gli Istituti Autonomi Case Popolari possono stipulare con gli Enti proprietari
convenzioni per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Con la convenzione sono disciplinati i compiti di amministrazione e di manutenzione
degli alloggi, di contabilizzazione e di riscossione dei canoni di locazione.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, per tutta la durata dell’emergenza,
possono essere stipulate anche per la gestione degli alloggi acquistati ai sensi
della legge regionale 21 novembre 2003, n. 34, e destinati alle popolazioni
colpite dall’evento sismico del 31 ottobre 2002.
3. Le norme di cui alla legge 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni,
terminata la situazione di emergenza, si applicano anche agli alloggi di cui
alla legge regionale 21 novembre 2003, n. 34.
4. Al comma 2, secondo rigo, dell’art. 1 della legge regionale 4 agosto
1998, n. 12, e successive modificazioni, sono cancellate le parole "e al
Segretario generale del C.E.R.".
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Programmazione regionale
Articolo 3 - Programmi operativi regionali
Articolo 4 - Fondo regionale per le politiche abitative
Articolo 5 - Osservatorio regionale della condizione abitativa
Articolo 6 - Fabbisogno abitativo
Articolo 7 - Nuove costruzioni e recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 8 - Proprietà dellabitazione primaria
Articolo 9 - Acquisto aree edificabili ad uso residenziale e urbanizzazione primaria
Articolo 10 - Programmi di recupero urbano
Articolo 11 - Eliminazione baracche
Articolo 12 - Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento impianti
Articolo 13 - Edilizia per particolari categorie sociali
Articolo 14 - Sostegno al reddito
Articolo 15 - Sperimentazione
Articolo 16 - Sperimentazione finalizzata
Articolo 17 - Costi di costruzione
Articolo 18 - Beneficiari
Articolo 19 - Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 20 - Canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 21 - Realizzazione interventi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 22 - Bando di concorso per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e norme di snellimento delle procedure
Articolo 23 - Punteggi per linclusione nelle graduatorie
Articolo 24 - Requisiti per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 25 - Limiti di reddito per laccesso
Articolo 26 - Riserve di alloggi
Articolo 27 - Alloggi per studenti universitari
Articolo 28 - Accertamento dei requisiti
Articolo 29 - Abrogazioni
Articolo 30 - Norma transitoria
Articolo 31 - Regolarizzazioni
Articolo 32 - Norme finanziarie
Articolo 33 - Entrata in vigore