Articolo Normativa

Legge Regionale Molise 7/7/2006 n. 17

Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica

Articolo 3

Programmi operativi regionali

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Programmi operativi regionali

1. Gli obiettivi generali del piano sono attuati, sulla base delle informazioni rese disponibili dall’Osservatorio sulla condizione abitativa di cui all’art. 5, mediante programmi operativi, di seguito denominati P.O.R., approvati dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, in relazione alle risorse, fissa i tempi e le procedure per la raccolta delle proposte, la localizzazione degli interventi, l’individuazione degli operatori pubblici e privati e le modalità per la loro ammissione al P.O.R..
3. Il P.O.R. indica per ciascuna categoria di intervento:
a) l’operatore, pubblico o privato, scelto per la realizzazione;
b) la fonte di finanziamento;
c) il contributo regionale assegnato e le modalità di erogazione;
d) le procedure e le modalità di controllo dell’attuazione del piano e di rendicontazione delle spese sostenute, nel caso di interventi pubblici;
e) le prescrizioni tecniche ed i tempi per la realizzazione degli interventi;
f) i requisiti che devono possedere i richiedenti dei contributi e degli alloggi.
4. Il P.O.R. tiene conto, compatibilmente con il contenuto della presente legge, degli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e la promozione dell’ecoqualità architettonica nell’edilizia residenziale pubblica e privata.
5. La struttura regionale competente per materia assicura il costante monitoraggio dell’avanzamento degli interventi. La stessa propone alla Giunta regionale la revoca dei finanziamenti per quegli interventi che non rispettano le scadenze prefissate dal P.O.R. con la procedura di cui ai successivi commi.
6. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono pervenire all’inizio dei lavori entro il termine massimo di tredici mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di individuazione dei soggetti attuatori.
7. Se gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata-convenzionata non pervengono all’inizio dei lavori entro i termini di cui al precedente comma, l’Assessore regionale competente nomina, nei trenta giorni successivi, un Commissario ad acta che provvede entro novanta giorni. Il Commissario è competente a compiere tutti gli atti necessari per pervenire all’inizio dei lavori ed ha il potere di utilizzare, ove ne ricorrano i presupposti, le strutture competenti del soggetto attuatore.
8. Le spese del commissariamento, determinate dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, sono a carico del soggetto attuatore per l’edilizia sovvenzionata, della Regione per l’edilizia agevolata- convenzionata. Con la legge di bilancio, annualmente, sono stanziati i necessari fondi in base alle esigenze.
9. Decorso il termine dei novanta giorni di cui al comma 7, la Giunta regionale riassegna o revoca i finanziamenti, ridetermina la localizzazione degli interventi e l’individuazione dei soggetti attuatori. Con la rilocalizzazione la Giunta regionale assegna un nuovo termine per l’inizio dei lavori che per Io stesso soggetto attuatore non può superare dieci mesi, trascorsi i quali la struttura regionale competente può promuovere un accordo di programma o proporre la revoca alla Giunta regionale. Nell’accordo è stabilito anche il nuovo termine per l’inizio dei lavori. I fondi non destinati agli interventi a seguito dell’accordo di programma sono revocati dalla Giunta regionale e riutilizzati dalla stessa.
10. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2 e dal presente articolo, la Giunta regionale può dare attuazione ad interventi straordinari o sperimentali promossi a livello nazionale o comunitario che richiedono una programmazione delle risorse incompatibile, nei tempi, con le procedure ordinarie previste dalla presente legge.
11. Gli IACP, o altro organismo indicato dalla legge, quando ne ricorrono le condizioni, possono essere indicati quali titolari degli interventi previsti nei successivi articoli 7 e 10.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Programmazione regionale
Articolo 3 - Programmi operativi regionali
Articolo 4 - Fondo regionale per le politiche abitative
Articolo 5 - Osservatorio regionale della condizione abitativa
Articolo 6 - Fabbisogno abitativo
Articolo 7 - Nuove costruzioni e recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 8 - Proprietà dell’abitazione primaria
Articolo 9 - Acquisto aree edificabili ad uso residenziale e urbanizzazione primaria
Articolo 10 - Programmi di recupero urbano
Articolo 11 - Eliminazione baracche
Articolo 12 - Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento impianti
Articolo 13 - Edilizia per particolari categorie sociali
Articolo 14 - Sostegno al reddito
Articolo 15 - Sperimentazione
Articolo 16 - Sperimentazione finalizzata
Articolo 17 - Costi di costruzione
Articolo 18 - Beneficiari
Articolo 19 - Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 20 - Canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 21 - Realizzazione interventi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 22 - Bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e norme di snellimento delle procedure
Articolo 23 - Punteggi per l’inclusione nelle graduatorie
Articolo 24 - Requisiti per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 25 - Limiti di reddito per l’accesso
Articolo 26 - Riserve di alloggi
Articolo 27 - Alloggi per studenti universitari
Articolo 28 - Accertamento dei requisiti
Articolo 29 - Abrogazioni
Articolo 30 - Norma transitoria
Articolo 31 - Regolarizzazioni
Articolo 32 - Norme finanziarie
Articolo 33 - Entrata in vigore