Legge Regionale Molise 7/7/2006 n. 17
Articolo 3
Programmi operativi regionali
TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALIProgrammi operativi regionali
1. Gli obiettivi generali del piano sono attuati, sulla base delle informazioni
rese disponibili dall’Osservatorio sulla condizione abitativa di cui all’art.
5, mediante programmi operativi, di seguito denominati P.O.R., approvati dalla
Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, in relazione alle risorse, fissa i tempi e le procedure
per la raccolta delle proposte, la localizzazione degli interventi, l’individuazione
degli operatori pubblici e privati e le modalità per la loro ammissione
al P.O.R..
3. Il P.O.R. indica per ciascuna categoria di intervento:
a) l’operatore, pubblico o privato, scelto per la realizzazione;
b) la fonte di finanziamento;
c) il contributo regionale assegnato e le modalità di erogazione;
d) le procedure e le modalità di controllo dell’attuazione del
piano e di rendicontazione delle spese sostenute, nel caso di interventi pubblici;
e) le prescrizioni tecniche ed i tempi per la realizzazione degli interventi;
f) i requisiti che devono possedere i richiedenti dei contributi e degli alloggi.
4. Il P.O.R. tiene conto, compatibilmente con il contenuto della presente legge,
degli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e la promozione dell’ecoqualità
architettonica nell’edilizia residenziale pubblica e privata.
5. La struttura regionale competente per materia assicura il costante monitoraggio
dell’avanzamento degli interventi. La stessa propone alla Giunta regionale
la revoca dei finanziamenti per quegli interventi che non rispettano le scadenze
prefissate dal P.O.R. con la procedura di cui ai successivi commi.
6. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono pervenire all’inizio
dei lavori entro il termine massimo di tredici mesi dalla data di comunicazione
del provvedimento di individuazione dei soggetti attuatori.
7. Se gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata-convenzionata
non pervengono all’inizio dei lavori entro i termini di cui al precedente
comma, l’Assessore regionale competente nomina, nei trenta giorni successivi,
un Commissario ad acta che provvede entro novanta giorni. Il Commissario è
competente a compiere tutti gli atti necessari per pervenire all’inizio
dei lavori ed ha il potere di utilizzare, ove ne ricorrano i presupposti, le
strutture competenti del soggetto attuatore.
8. Le spese del commissariamento, determinate dalla Giunta regionale con apposito
atto deliberativo, sono a carico del soggetto attuatore per l’edilizia
sovvenzionata, della Regione per l’edilizia agevolata- convenzionata.
Con la legge di bilancio, annualmente, sono stanziati i necessari fondi in base
alle esigenze.
9. Decorso il termine dei novanta giorni di cui al comma 7, la Giunta regionale
riassegna o revoca i finanziamenti, ridetermina la localizzazione degli interventi
e l’individuazione dei soggetti attuatori. Con la rilocalizzazione la
Giunta regionale assegna un nuovo termine per l’inizio dei lavori che
per Io stesso soggetto attuatore non può superare dieci mesi, trascorsi
i quali la struttura regionale competente può promuovere un accordo di
programma o proporre la revoca alla Giunta regionale. Nell’accordo è
stabilito anche il nuovo termine per l’inizio dei lavori. I fondi non
destinati agli interventi a seguito dell’accordo di programma sono revocati
dalla Giunta regionale e riutilizzati dalla stessa.
10. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2 e dal presente articolo,
la Giunta regionale può dare attuazione ad interventi straordinari o
sperimentali promossi a livello nazionale o comunitario che richiedono una programmazione
delle risorse incompatibile, nei tempi, con le procedure ordinarie previste
dalla presente legge.
11. Gli IACP, o altro organismo indicato dalla legge, quando ne ricorrono le
condizioni, possono essere indicati quali titolari degli interventi previsti
nei successivi articoli 7 e 10.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Programmazione regionale
Articolo 3 - Programmi operativi regionali
Articolo 4 - Fondo regionale per le politiche abitative
Articolo 5 - Osservatorio regionale della condizione abitativa
Articolo 6 - Fabbisogno abitativo
Articolo 7 - Nuove costruzioni e recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 8 - Proprietà dellabitazione primaria
Articolo 9 - Acquisto aree edificabili ad uso residenziale e urbanizzazione primaria
Articolo 10 - Programmi di recupero urbano
Articolo 11 - Eliminazione baracche
Articolo 12 - Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento impianti
Articolo 13 - Edilizia per particolari categorie sociali
Articolo 14 - Sostegno al reddito
Articolo 15 - Sperimentazione
Articolo 16 - Sperimentazione finalizzata
Articolo 17 - Costi di costruzione
Articolo 18 - Beneficiari
Articolo 19 - Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 20 - Canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 21 - Realizzazione interventi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 22 - Bando di concorso per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e norme di snellimento delle procedure
Articolo 23 - Punteggi per linclusione nelle graduatorie
Articolo 24 - Requisiti per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 25 - Limiti di reddito per laccesso
Articolo 26 - Riserve di alloggi
Articolo 27 - Alloggi per studenti universitari
Articolo 28 - Accertamento dei requisiti
Articolo 29 - Abrogazioni
Articolo 30 - Norma transitoria
Articolo 31 - Regolarizzazioni
Articolo 32 - Norme finanziarie
Articolo 33 - Entrata in vigore