Articolo Normativa

Legge Regionale Molise 7/7/2006 n. 17

Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica

Articolo 1

Finalità

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Finalità

1. In attuazione dell’articolo 117 della Costituzione la Regione promuove politiche abitative tese ad assicurare il diritto all’abitazione ed il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario di famiglie e persone meno abbienti e di particolari categorie sociali.
2. Le politiche abitative si integrano con quelle di riqualificazione urbana promosse dai Comuni e concorrono al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche non occupato, in particolare nei centri storici.
3. Le politiche abitative sono indirizzate:
a) ad incrementare ed a riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
b) a favorire l’ampliamento dell’offerta di alloggi in locazione a canone contenuto;
c) a favorire l’acquisto della prima abitazione, eventualmente da recuperare;
d) a consentire, d’intesa con i Comuni interessati, l’acquisizione di aree a costi contenuti dove realizzare interventi organici di abitazioni, infrastrutture e servizi;
e) a sostenere finanziariamente famiglie e persone meno abbienti che abitano in locazione in alloggi di proprietà privata con canoni onerosi in relazione al reddito;
f) a risolvere emergenze abitative;
g) a favorire il recupero, l’acquisto o la costruzione di immobili da destinare ad abitazione principale;
h) ad attivare iniziative di informazione, di studio sui fenomeni abitativi nella Regione e di monitoraggio del patrimonio edilizio.
4. Coerentemente con le finalità di contenimento dei costi di costruzione, gli interventi edilizi perseguono obiettivi di qualità e di vivibilità dell’ambiente interno ed esterno all’abitazione, favoriscono la diffusione di soluzioni architettoniche ecocompatibili ed il risparmio energetico, assicurano, nel caso di recupero, il raggiungimento dei necessari livelli di sicurezza statica ed antisismica di cui alle leggi vigenti in materia.
5. Al conseguimento degli obiettivi della presente legge concorrono gli Istituti autonomi case popolari, i Comuni, le cooperative di abitazioni, le imprese di costruzione, i privati singoli o associati, gli Enti pubblici.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Programmazione regionale
Articolo 3 - Programmi operativi regionali
Articolo 4 - Fondo regionale per le politiche abitative
Articolo 5 - Osservatorio regionale della condizione abitativa
Articolo 6 - Fabbisogno abitativo
Articolo 7 - Nuove costruzioni e recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 8 - Proprietà dell’abitazione primaria
Articolo 9 - Acquisto aree edificabili ad uso residenziale e urbanizzazione primaria
Articolo 10 - Programmi di recupero urbano
Articolo 11 - Eliminazione baracche
Articolo 12 - Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento impianti
Articolo 13 - Edilizia per particolari categorie sociali
Articolo 14 - Sostegno al reddito
Articolo 15 - Sperimentazione
Articolo 16 - Sperimentazione finalizzata
Articolo 17 - Costi di costruzione
Articolo 18 - Beneficiari
Articolo 19 - Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 20 - Canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 21 - Realizzazione interventi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 22 - Bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e norme di snellimento delle procedure
Articolo 23 - Punteggi per l’inclusione nelle graduatorie
Articolo 24 - Requisiti per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 25 - Limiti di reddito per l’accesso
Articolo 26 - Riserve di alloggi
Articolo 27 - Alloggi per studenti universitari
Articolo 28 - Accertamento dei requisiti
Articolo 29 - Abrogazioni
Articolo 30 - Norma transitoria
Articolo 31 - Regolarizzazioni
Articolo 32 - Norme finanziarie
Articolo 33 - Entrata in vigore