Legge Regionale Molise 7/7/2006 n. 17
Articolo 4
Fondo regionale per le politiche abitative
TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALIFondo regionale per le politiche abitative
1. Per finanziare gli interventi previsti dalla programmazione regionale è
istituito il fondo regionale per le politiche abitative.
2. Nel fondo confluiscono:
a) le risorse dell’Unione Europea finalizzate o connesse agli obiettivi
di cui alla presente legge;
b) le risorse statali attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche
abitative e per il sostegno alla locazione;
c) i rientri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5 della legge
17 febbraio 1992, n. 179;
d) le risorse proprie regionali appositamente previste con legge finanziaria
annuale;
e) altre risorse attinenti l’edilizia residenziale pubblica.
3. Il fondo è utilizzato, con le modalità individuate nei successivi
articoli, per investimenti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.
4. Il fondo è utilizzato anche come sostegno al reddito per favorire
l’accesso all’abitazione privata in locazione da parte di nuclei
familiari meno abbienti, e può, a tal fine, essere integrato dai Comuni
con proprie risorse finanziarie.
5. Concorrono alla programmazione regionale anche le risorse derivanti dai
a) residui fondi disponibili presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell’articolo
63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui
all’articolo 20, comma 4;
c) rientri derivanti dalle alienazioni di alloggi conseguenti a provvedimenti
di razionalizzazione della gestione del patrimonio pubblico.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Programmazione regionale
Articolo 3 - Programmi operativi regionali
Articolo 4 - Fondo regionale per le politiche abitative
Articolo 5 - Osservatorio regionale della condizione abitativa
Articolo 6 - Fabbisogno abitativo
Articolo 7 - Nuove costruzioni e recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 8 - Proprietà dellabitazione primaria
Articolo 9 - Acquisto aree edificabili ad uso residenziale e urbanizzazione primaria
Articolo 10 - Programmi di recupero urbano
Articolo 11 - Eliminazione baracche
Articolo 12 - Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento impianti
Articolo 13 - Edilizia per particolari categorie sociali
Articolo 14 - Sostegno al reddito
Articolo 15 - Sperimentazione
Articolo 16 - Sperimentazione finalizzata
Articolo 17 - Costi di costruzione
Articolo 18 - Beneficiari
Articolo 19 - Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 20 - Canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 21 - Realizzazione interventi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 22 - Bando di concorso per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e norme di snellimento delle procedure
Articolo 23 - Punteggi per linclusione nelle graduatorie
Articolo 24 - Requisiti per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 25 - Limiti di reddito per laccesso
Articolo 26 - Riserve di alloggi
Articolo 27 - Alloggi per studenti universitari
Articolo 28 - Accertamento dei requisiti
Articolo 29 - Abrogazioni
Articolo 30 - Norma transitoria
Articolo 31 - Regolarizzazioni
Articolo 32 - Norme finanziarie
Articolo 33 - Entrata in vigore