Legge Regionale Molise 7/7/2006 n. 17
Articolo 5
Osservatorio regionale della condizione abitativa
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Osservatorio regionale della condizione abitativa
1. In attuazione dell’articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
è istituito l’Osservatorio regionale della condizione abitativa
con il compito di monitorare in modo permanente:
a) la condizione abitativa e il fabbisogno abitativo, con particolare riferimento
a quello espresso dalle categorie sociali più deboli, quali anziani,
disabili, immigrati, coppie giovani, ecc.;
b) lo studio dei fenomeni abitativi al fine di orientare le scelte di politica
abitativa e urbana sulla base di conoscenze acquisite;
c) l’utenza del patrimonio abitativo pubblico o assistito da contributi
pubblici;
d) l’analisi finalizzata all’individuazione di problematiche e linee
di intervento;
e) la consistenza del patrimonio abitativo pubblico;
f) l’acquisizione dei dati presso Comuni, Istituti Autonomi Case Popolari
e altri Enti, attraverso un’adeguata infrastruttura di rete compatibile;
g) la formazione e gestione di apposita anagrafe degli utenti e del patrimonio
abitativo;
h) la rappresentazione cartografica dei dati raccolti;
i) l’andamento del mercato immobiliare;
j) ogni altra funzione scaturente dalle modalità operative e forme di
coordinamento tra Amministrazioni statale e regionale.
2. L’Osservatorio regionale, le cui funzioni sono svolte da una struttura
complessa denominata Ufficio, facente parte del Servizio Edilizia Residenziale,
si raccorda con l’Osservatorio nazionale fornendo i dati di sintesi. Il
referente dell’Osservatorio nazionale è individuato nel dirigente
responsabile del Servizio Edilizia Residenziale che si avvale di personale regionale
di supporto. Con propria determinazione il dirigente stesso disciplina le funzioni
dell’Osservatorio regionale e designa il rappresentante facente parte
del Comitato Tecnico Scientifico delle regioni.
3. Gli Istituti Autonomi Case Popolari concorrono, secondo le direttive adottate
dalla Giunta regionale, alla formazione e implementazione dell’Osservatorio
della condizione abitativa, fornendo i dati riguardanti il patrimonio immobiliare
e l’utenza.
4. Gli Istituti Autonomi Case Popolari possono accedere alla banca dati dell’Osservatorio
al fine di acquisire informazioni di carattere generale.
5. Con apposito regolamento la Giunta regionale emanerà norme in materia
di formazione dell’anagrafe dell’utenza e degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
6. Gli enti proprietari o gestori degli alloggi, gli enti locali, gli operatori
privati, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria forniscono
le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione
e gestione dell’anagrafe. I dati forniti costituiscono il supporto informativo
anche per la rilevazione dei fabbisogni.
7. Le norme regolamentari disciplinano la costituzione di un apposito Comitato
Tecnico Scientifico regionale per la formazione dell’anagrafe di cui al
comma 5.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Programmazione regionale
Articolo 3 - Programmi operativi regionali
Articolo 4 - Fondo regionale per le politiche abitative
Articolo 5 - Osservatorio regionale della condizione abitativa
Articolo 6 - Fabbisogno abitativo
Articolo 7 - Nuove costruzioni e recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 8 - Proprietà dellabitazione primaria
Articolo 9 - Acquisto aree edificabili ad uso residenziale e urbanizzazione primaria
Articolo 10 - Programmi di recupero urbano
Articolo 11 - Eliminazione baracche
Articolo 12 - Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento impianti
Articolo 13 - Edilizia per particolari categorie sociali
Articolo 14 - Sostegno al reddito
Articolo 15 - Sperimentazione
Articolo 16 - Sperimentazione finalizzata
Articolo 17 - Costi di costruzione
Articolo 18 - Beneficiari
Articolo 19 - Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 20 - Canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 21 - Realizzazione interventi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 22 - Bando di concorso per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e norme di snellimento delle procedure
Articolo 23 - Punteggi per linclusione nelle graduatorie
Articolo 24 - Requisiti per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 25 - Limiti di reddito per laccesso
Articolo 26 - Riserve di alloggi
Articolo 27 - Alloggi per studenti universitari
Articolo 28 - Accertamento dei requisiti
Articolo 29 - Abrogazioni
Articolo 30 - Norma transitoria
Articolo 31 - Regolarizzazioni
Articolo 32 - Norme finanziarie
Articolo 33 - Entrata in vigore