Legge Regionale Molise 7/7/2006 n. 17
Articolo 22
Bando di concorso per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e norme di snellimento delle procedure
TITOLO IV - BENEFICIARI E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e norme di snellimento delle procedure
1. La Giunta regionale adotta, nel rispetto della normativa vigente, un bando
tipo per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2. All’art. 5, comma 1, della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e
successive modificazioni, è aggiunta la lettera: "g) l’anno
fiscale di riferimento che le Commissioni di cui all’art. 9 prenderanno
in considerazione per la determinazione del reddito fiscalmente imponibile dell’intero
nucleo familiare inteso quale requisito per l’assegnazione degli alloggi".
3. L’art. 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
"1. La graduatoria è predisposta da commissioni nominate con decreto
dell’Assessore regionale competente per materia.
2. Le Commissioni con competenza territoriale provinciale hanno sede presso
gli Istituti Autonomi Case Popolari, quelle con competenza territoriale comunale
presso i Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti. Le segreterie
operative delle Commissioni sono formate da due dipendenti degli Istituti Autonomi
Case Popolari o del Comune, designati, rispettivamente, dal Presidente o dal
Sindaco.
3. Le Commissioni sono così composte:
- dal dirigente regionale responsabile della struttura competente in materia
di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o da un dirigente che ha diretto
tale struttura per almeno cinque anni, con funzioni di Presidente;
- da un dipendente regionale appartenente alla struttura competente per materia,
con funzioni di vice Presidente, designato dal dirigente del Servizio Edilizia
Residenziale;
- da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
più rappresentative a livello nazionale, scelto tra quelli designati
dalle medesime;
- da un dipendente dell’Istituto Autonomo Case Popolari nel cui ambito
territoriale sorgono gli alloggi da assegnare, designato dal relativo Presidente;
- per i Comuni inferiori a ventimila abitanti da un dipendente ove ricadono
gli alloggi da assegnare, designato di volta in volta dal Sindaco;
- per i Comuni superiori a ventimila abitanti da un dipendente designato dal
Sindaco.
4. Il Presidente e gli altri componenti durano in carica cinque anni dalla nomina.
Quarantacinque giorni prima della scadenza il dirigente del Servizio Edilizia
Residenziale provvede a richiedere le designazioni che devono essere effettuate
entro venti giorni. In mancanza di designazioni l’Assessore regionale
competente per materia provvede alla nomina, sentito il dirigente responsabile
del Servizio Edilizia Residenziale, entro e non oltre quarantacinque giorni
successivi alla scadenza. Durante il periodo della prorogatio possono essere
adottati esclusivamente gli atti di cui all’art. 3 della legge 15 luglio
1994, n. 444.
5. Ai componenti delle Commissioni viene attribuito un compenso pari a quello
determinato ai sensi dell’art. 37 della legge regionale 26 maggio 1992,
n. 15.
Al segretario della Commissione viene attribuito un compenso pari al 75% di
quello dei componenti. L’onere finanziario per il funzionamento della
Commissione è a carico dei Comuni ed è calcolato a cura della
Segreteria".
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Programmazione regionale
Articolo 3 - Programmi operativi regionali
Articolo 4 - Fondo regionale per le politiche abitative
Articolo 5 - Osservatorio regionale della condizione abitativa
Articolo 6 - Fabbisogno abitativo
Articolo 7 - Nuove costruzioni e recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 8 - Proprietà dellabitazione primaria
Articolo 9 - Acquisto aree edificabili ad uso residenziale e urbanizzazione primaria
Articolo 10 - Programmi di recupero urbano
Articolo 11 - Eliminazione baracche
Articolo 12 - Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento impianti
Articolo 13 - Edilizia per particolari categorie sociali
Articolo 14 - Sostegno al reddito
Articolo 15 - Sperimentazione
Articolo 16 - Sperimentazione finalizzata
Articolo 17 - Costi di costruzione
Articolo 18 - Beneficiari
Articolo 19 - Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 20 - Canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 21 - Realizzazione interventi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 22 - Bando di concorso per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e norme di snellimento delle procedure
Articolo 23 - Punteggi per linclusione nelle graduatorie
Articolo 24 - Requisiti per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 25 - Limiti di reddito per laccesso
Articolo 26 - Riserve di alloggi
Articolo 27 - Alloggi per studenti universitari
Articolo 28 - Accertamento dei requisiti
Articolo 29 - Abrogazioni
Articolo 30 - Norma transitoria
Articolo 31 - Regolarizzazioni
Articolo 32 - Norme finanziarie
Articolo 33 - Entrata in vigore