Legge Regionale Molise 7/7/2006 n. 17
Articolo 32
Norme finanziarie
TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE
Norme finanziarie
1. Al finanziamento degli oneri di natura corrente per l’attuazione degli
articoli 1, comma 3, lett. h) e 5, comma 7, si fa fronte inizialmente mediante
l’utilizzo di quota parte delle risorse disponibili provenienti dagli
accordi di programma in materia di edilizia residenziale pubblica di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, successivamente con fondi appositamente
stanziati dalla legge annuale di bilancio.
2. Al finanziamento degli interventi dalla presente legge si fa fronte con le
risorse di cui all’unità revisionale di base 310 del bilancio regionale,
con i fondi residui in materia di edilizia residenziale pubblica, con quelli
reperibili attraverso l’attuazione dell’art. 20 della presente legge
e l’alienazione degli alloggi, nonché con ogni altra risorsa reperibile
finalizzata all’edilizia residenziale pubblica
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Programmazione regionale
Articolo 3 - Programmi operativi regionali
Articolo 4 - Fondo regionale per le politiche abitative
Articolo 5 - Osservatorio regionale della condizione abitativa
Articolo 6 - Fabbisogno abitativo
Articolo 7 - Nuove costruzioni e recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 8 - Proprietà dellabitazione primaria
Articolo 9 - Acquisto aree edificabili ad uso residenziale e urbanizzazione primaria
Articolo 10 - Programmi di recupero urbano
Articolo 11 - Eliminazione baracche
Articolo 12 - Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento impianti
Articolo 13 - Edilizia per particolari categorie sociali
Articolo 14 - Sostegno al reddito
Articolo 15 - Sperimentazione
Articolo 16 - Sperimentazione finalizzata
Articolo 17 - Costi di costruzione
Articolo 18 - Beneficiari
Articolo 19 - Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 20 - Canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 21 - Realizzazione interventi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 22 - Bando di concorso per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e norme di snellimento delle procedure
Articolo 23 - Punteggi per linclusione nelle graduatorie
Articolo 24 - Requisiti per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 25 - Limiti di reddito per laccesso
Articolo 26 - Riserve di alloggi
Articolo 27 - Alloggi per studenti universitari
Articolo 28 - Accertamento dei requisiti
Articolo 29 - Abrogazioni
Articolo 30 - Norma transitoria
Articolo 31 - Regolarizzazioni
Articolo 32 - Norme finanziarie
Articolo 33 - Entrata in vigore