Legge Regionale Molise 7/7/2006 n. 17
Articolo 16
Sperimentazione finalizzata
TITOLO III - METODOLOGIE E SOLUZIONI INNOVATIVE
Sperimentazione finalizzata
1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio
abitativo il programma regionale promuove programmi sperimentali di edilizia
residenziale pubblica da realizzare con risorse attivate da Comuni e Istituti
Autonomi Case Popolari e con il concorso finanziario della Regione finalizzati
ad incrementare l’offerta di alloggi da destinare permanentemente o temporaneamente
alla locazione a canone convenzionato di cui all’art. 2 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche.
2. Il programma definisce i limiti di reddito per l’accesso e le priorità
per particolari categorie sociali deboli. La superficie massima degli alloggi
è quella prevista dall’art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Programmazione regionale
Articolo 3 - Programmi operativi regionali
Articolo 4 - Fondo regionale per le politiche abitative
Articolo 5 - Osservatorio regionale della condizione abitativa
Articolo 6 - Fabbisogno abitativo
Articolo 7 - Nuove costruzioni e recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 8 - Proprietà dellabitazione primaria
Articolo 9 - Acquisto aree edificabili ad uso residenziale e urbanizzazione primaria
Articolo 10 - Programmi di recupero urbano
Articolo 11 - Eliminazione baracche
Articolo 12 - Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento impianti
Articolo 13 - Edilizia per particolari categorie sociali
Articolo 14 - Sostegno al reddito
Articolo 15 - Sperimentazione
Articolo 16 - Sperimentazione finalizzata
Articolo 17 - Costi di costruzione
Articolo 18 - Beneficiari
Articolo 19 - Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 20 - Canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Articolo 21 - Realizzazione interventi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 22 - Bando di concorso per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e norme di snellimento delle procedure
Articolo 23 - Punteggi per linclusione nelle graduatorie
Articolo 24 - Requisiti per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 25 - Limiti di reddito per laccesso
Articolo 26 - Riserve di alloggi
Articolo 27 - Alloggi per studenti universitari
Articolo 28 - Accertamento dei requisiti
Articolo 29 - Abrogazioni
Articolo 30 - Norma transitoria
Articolo 31 - Regolarizzazioni
Articolo 32 - Norme finanziarie
Articolo 33 - Entrata in vigore