Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 5/11/2009 n. 40

Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria.

Articolo 12

Autorizzazione per l’attività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell’autorizzazione

TITOLO III - ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ MINERARIE

Autorizzazione per l’attività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell’autorizzazione

1. L’attività di coltivazione di cava ed il relativo ampliamento sono autorizzati, dalla Provincia e dal Comune territorialmente competenti, rispettivamente per le attività di cui all’articolo 2 comma 2, punto b) per i corsi d’acqua, all’articolo 2 comma 3, punti a) e c), sentito il parere dell’ORAE, nel rispetto delle prescrizioni del PRAE e qualora il programma dei lavori sia adeguato a garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e di salubrità nel posto di lavoro.
2. L’autorizzazione per l’attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a venti anni. La durata dell’autorizzazione deve essere proporzionata, tenuto conto del tipo di minerale, al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.
3. Su richiesta motivata dell’interessato, la durata dell’autorizzazione per l’attività di coltivazione può essere prorogata per un periodo non superiore a cinque anni, solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico; l’autorizzazione per l’ampliamento dell’attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a cinque anni, salvo proroga per un massimo di due anni, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e comunque nel rispetto delle condizioni previste nell’autorizzazione e nella convenzione di cui al successivo articolo 14.
4. Il Comune o la Provincia autorizza, altresì, le varianti al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, previo parere dell’ORAE. Ove il Comune o la Provincia non provveda in merito alla domanda di autorizzazione per l’attività di coltivazione di cava nei termini previsti dal Regolamento attuativo di cui all’articolo 7 o non adotti gli altri atti obbligatori nell’ambito delle funzioni delegate in materia di attività estrattive, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.
5. Qualora l’autorizzazione venga rilasciata per successivi lotti o fasi di coltivazione, il recupero ambientale e paesaggistico, deve avvenire contestualmente alla coltivazione, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale.
               

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Classificazione
Articolo 3 - Campo di applicazione
Articolo 4 - Finalità
Articolo 5 - Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE
Articolo 6 - Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE
Articolo 7 - Regolamento di attuazione
Articolo 8 - Permesso di ricerca
Articolo 9 - Concessione mineraria
Articolo 10 - Pubblica utilità
Articolo 11 - Autorizzazione per l’attività di ricerca dei materiali di cava
Articolo 12 - Autorizzazione per l’attività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell’autorizzazione
Articolo 13 - Contenuto dell’autorizzazione
Articolo 14 - Convenzione
Articolo 15 - Cessione dell’autorizzazione
Articolo 16 - Revoca dell’autorizzazione per pubblico interesse
Articolo 17 - Autorizzazione per l’estrazione di inerti nei corsi d’acqua e nel demanio fluviale
Articolo 18 - Canone per l’esercizio dell’attività di cava
Articolo 19 - Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale
Articolo 20 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione ai fini della vigilanza
Articolo 21 - Sospensione dell’attività estrattiva e revoca dell’autorizzazione
Articolo 22 - Cessazione dell’attività estrattiva
Articolo 23 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 24 - Ricorsi amministrativi
Articolo 25 - Piani stralcio del PRAE
Articolo 26 - Apertura di nuove cave - ampliamenti
Articolo 27 - Procedimenti istruttori avviati per l’apertura di nuove cave e per il relativo ampliamento
Articolo 28 - Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata
Articolo 29 - Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi
Articolo 30 - Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica
Articolo 31 - Disposizioni finanziarie