Legge Regionale Calabria 5/11/2009 n. 40
Articolo 8
Permesso di ricerca
TITOLO III - ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ MINERARIE
Permesso di ricerca
1. Il permesso di ricerca consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di minerali appartenenti alla categoria dei materiali classificati al comma 2 dell’articolo 2 della presente legge. Il relativo titolo è accordato - con provvedimento - dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Attività Produttive a chi ne faccia domanda e possieda, a giudizio del Dipartimento Attività Produttive, la capacità tecnica ed economica necessaria alla realizzazione del piano di ricerca e all’esecuzione, ove necessario, degli interventi di ripristino ambientale.
2. Il permesso di ricerca ha la durata di due anni e può essere prorogato per un ulteriore biennio una sola volta. Eventuali sospensioni dei lavori di ricerca accordate dal Dipartimento Attività Produttive su richiesta del permissionario, se dovute a cause di forza maggiore, prolungano di pari tempo il previsto termine di scadenza del permesso.
3. Il permesso di ricerca può avere un’estensione massima di dieci Km2. Nell’area compresa in un permesso di ricerca può essere accordato un altro permesso di ricerca per sostanze diverse a condizione che i lavori del nuovo permesso siano sotto ogni aspetto compatibili con quelli relativi al permesso preesistente.
4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto nel corso dell’attività di ricerca, tranne i casi espressamente autorizzati dalla competente autorità mineraria per prove di produzione sui minerali estratti.
5. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a pagare alla Regione Calabria un canone annuo proporzionale alla superficie del permesso accordatogli, in base a quanto specificamente previsto dal Regolamento attuativo di cui al precedente articolo 7. Il Dipartimento Attività Produttive può esonerare il titolare dal pagamento del canone qualora il titolo minerario sia riferito a determinate sostanze minerali definite di interesse prioritario con relativa delibera della Giunta regionale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Classificazione
Articolo 3 - Campo di applicazione
Articolo 4 - Finalità
Articolo 5 - Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE
Articolo 6 - Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE
Articolo 7 - Regolamento di attuazione
Articolo 8 - Permesso di ricerca
Articolo 9 - Concessione mineraria
Articolo 10 - Pubblica utilità
Articolo 11 - Autorizzazione per lattività di ricerca dei materiali di cava
Articolo 12 - Autorizzazione per lattività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dellautorizzazione
Articolo 13 - Contenuto dellautorizzazione
Articolo 14 - Convenzione
Articolo 15 - Cessione dellautorizzazione
Articolo 16 - Revoca dellautorizzazione per pubblico interesse
Articolo 17 - Autorizzazione per lestrazione di inerti nei corsi dacqua e nel demanio fluviale
Articolo 18 - Canone per lesercizio dellattività di cava
Articolo 19 - Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale
Articolo 20 - Obblighi del titolare dellautorizzazione ai fini della vigilanza
Articolo 21 - Sospensione dellattività estrattiva e revoca dellautorizzazione
Articolo 22 - Cessazione dellattività estrattiva
Articolo 23 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 24 - Ricorsi amministrativi
Articolo 25 - Piani stralcio del PRAE
Articolo 26 - Apertura di nuove cave - ampliamenti
Articolo 27 - Procedimenti istruttori avviati per lapertura di nuove cave e per il relativo ampliamento
Articolo 28 - Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata
Articolo 29 - Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi
Articolo 30 - Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica
Articolo 31 - Disposizioni finanziarie
