Legge Regionale Calabria 5/11/2009 n. 40
Articolo 30
Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone le azioni per la realizzazione di un Piano di ricerca di base regionale finalizzato alla acquisizione delle conoscenze geominerarie necessarie per la valorizzazione del patrimonio regionale, da realizzare con soggetti pubblici e privati di adeguata competenza e capacità, da coordinare con le omologhe iniziative del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in conformità alla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato e nel rispetto delle esclusioni dalla stessa previste, predispone avvisi pubblici per la concessione di incentivi ad imprese per la ricerca, la sperimentazione e la produzione di materiali alternativi ovvero per il recupero e la lavorazione dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, al fine del loro riutilizzo in sostituzione o in complementarietà ai materiali di cava.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Classificazione
Articolo 3 - Campo di applicazione
Articolo 4 - Finalità
Articolo 5 - Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE
Articolo 6 - Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE
Articolo 7 - Regolamento di attuazione
Articolo 8 - Permesso di ricerca
Articolo 9 - Concessione mineraria
Articolo 10 - Pubblica utilità
Articolo 11 - Autorizzazione per lattività di ricerca dei materiali di cava
Articolo 12 - Autorizzazione per lattività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dellautorizzazione
Articolo 13 - Contenuto dellautorizzazione
Articolo 14 - Convenzione
Articolo 15 - Cessione dellautorizzazione
Articolo 16 - Revoca dellautorizzazione per pubblico interesse
Articolo 17 - Autorizzazione per lestrazione di inerti nei corsi dacqua e nel demanio fluviale
Articolo 18 - Canone per lesercizio dellattività di cava
Articolo 19 - Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale
Articolo 20 - Obblighi del titolare dellautorizzazione ai fini della vigilanza
Articolo 21 - Sospensione dellattività estrattiva e revoca dellautorizzazione
Articolo 22 - Cessazione dellattività estrattiva
Articolo 23 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 24 - Ricorsi amministrativi
Articolo 25 - Piani stralcio del PRAE
Articolo 26 - Apertura di nuove cave - ampliamenti
Articolo 27 - Procedimenti istruttori avviati per lapertura di nuove cave e per il relativo ampliamento
Articolo 28 - Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata
Articolo 29 - Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi
Articolo 30 - Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica
Articolo 31 - Disposizioni finanziarie
