Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 5/11/2009 n. 40

Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria.

Articolo 6

Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE

TITOLO II - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE  DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE

Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE

1. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) costituisce l’atto di programmazione e di sistemica organizzazione dell’attività estrattiva in tutte le sue fasi di ricerca, esplorazione, coltivazione, arricchimento e prima trasformazione delle sostanze minerali di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 della presente legge.
2. Costituiscono elementi propedeutici ed essenziali per la redazione del Piano:
a) la conoscenza morfologica geologica, idrologica, geotecnica ed agro-forestale delle aree interessate da possibili attività estrattive;
b) l’individuazione e la localizzazione delle risorse minerarie note e di quelle probabilmente esistenti e potenzialmente coltivabili nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni di uso del territorio;
c) la conoscenza o la stima probabile della produzione nelle varie tipologie di sostanze minerali;
d) la stima del fabbisogno complessivo di ciascuna categoria di minerali in relazione alla probabile dinamica del mercato di validità del piano ed al razionale sfruttamento della risorsa mineraria;
e) la definizione dei criteri di tutela del territorio e dei relativi parametri di compatibilità tra territorio-ambiente-paesaggio ed attività produttive;
f) i criteri di intervento tecnico-progettuali di recupero funzionale, paesaggistico e ambientale del territorio in corso ed a fine della lavorazione mineraria, nonché delle aree ex minerarie già abbandonate;
g) i criteri di integrazione e raccordo del Piano con le varie normative vigenti sul territorio per la disciplina di altri tipi di attività e di interrelazione con altri Piani di Settore già in essere e con gli strumenti urbanistici di vario grado vigenti;
h) i criteri di controllo e monitoraggio dell’attività mineraria;
i) il censimento delle miniere di interesse regionale e delle cave in esercizio, di quelle temporaneamente sospese e di quelle già dismesse;
j) l’individuazione di determinati ambiti omogenei, anche geologicamente, entro cui rapportare le diverse azioni tecniche, programmatorie e pianificatorie a livello regionale, nei quali sviluppare i processi di filiera, al fine di individuare poli estrattivi d’interesse produttivo.
3. Il PRAE assume efficacia giuridica di piano di settore e valore sovraordinatorio sulla pianificazione urbanistica locale. I relativi aggiornamenti sono approvati, previo parere dell’ORAE, secondo le procedure previste dalle norme vigenti.
4. Il PRAE ha durata di cinque anni.


             

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Classificazione
Articolo 3 - Campo di applicazione
Articolo 4 - Finalità
Articolo 5 - Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE
Articolo 6 - Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE
Articolo 7 - Regolamento di attuazione
Articolo 8 - Permesso di ricerca
Articolo 9 - Concessione mineraria
Articolo 10 - Pubblica utilità
Articolo 11 - Autorizzazione per l’attività di ricerca dei materiali di cava
Articolo 12 - Autorizzazione per l’attività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell’autorizzazione
Articolo 13 - Contenuto dell’autorizzazione
Articolo 14 - Convenzione
Articolo 15 - Cessione dell’autorizzazione
Articolo 16 - Revoca dell’autorizzazione per pubblico interesse
Articolo 17 - Autorizzazione per l’estrazione di inerti nei corsi d’acqua e nel demanio fluviale
Articolo 18 - Canone per l’esercizio dell’attività di cava
Articolo 19 - Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale
Articolo 20 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione ai fini della vigilanza
Articolo 21 - Sospensione dell’attività estrattiva e revoca dell’autorizzazione
Articolo 22 - Cessazione dell’attività estrattiva
Articolo 23 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 24 - Ricorsi amministrativi
Articolo 25 - Piani stralcio del PRAE
Articolo 26 - Apertura di nuove cave - ampliamenti
Articolo 27 - Procedimenti istruttori avviati per l’apertura di nuove cave e per il relativo ampliamento
Articolo 28 - Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata
Articolo 29 - Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi
Articolo 30 - Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica
Articolo 31 - Disposizioni finanziarie