Legge Regionale Calabria 5/11/2009 n. 40
Articolo 10
Pubblica utilità
TITOLO III - ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ MINERARIE
Pubblica utilità
1. Le opere, gli impianti e i servizi che sono destinati all’esercizio dell’attività mineraria di ricerca e coltivazione, nonché alla salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salubrità dell’ambiente, e sono insediati entro il perimetro topografico della concessione, sono considerati pertinenze della miniera e perciò di pubblica utilità a tutti gli effetti delle norme vigenti in materia.
2. Quando le predette opere o parte di esse si trovano al di fuori del perimetro topografico della concessione, il Dipartimento Attività Produttive, su richiesta del concessionario, può dichiarare la pubblica utilità dei fondi occupati dalle opere minerarie.
3. I proprietari dei terreni sui quali insistono permessi di ricerca o concessioni minerarie accordati secondo le norme della presente legge non si possono opporre all’occupazione e all’uso dei suoli interessati all’attività mineraria, fatto salvo il loro diritto ad un equo risarcimento per i danni subiti e per l’indisponibilità dei fondi occupati dalle strutture minerarie e dagli annessi servizi.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Classificazione
Articolo 3 - Campo di applicazione
Articolo 4 - Finalità
Articolo 5 - Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE
Articolo 6 - Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE
Articolo 7 - Regolamento di attuazione
Articolo 8 - Permesso di ricerca
Articolo 9 - Concessione mineraria
Articolo 10 - Pubblica utilità
Articolo 11 - Autorizzazione per lattività di ricerca dei materiali di cava
Articolo 12 - Autorizzazione per lattività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dellautorizzazione
Articolo 13 - Contenuto dellautorizzazione
Articolo 14 - Convenzione
Articolo 15 - Cessione dellautorizzazione
Articolo 16 - Revoca dellautorizzazione per pubblico interesse
Articolo 17 - Autorizzazione per lestrazione di inerti nei corsi dacqua e nel demanio fluviale
Articolo 18 - Canone per lesercizio dellattività di cava
Articolo 19 - Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale
Articolo 20 - Obblighi del titolare dellautorizzazione ai fini della vigilanza
Articolo 21 - Sospensione dellattività estrattiva e revoca dellautorizzazione
Articolo 22 - Cessazione dellattività estrattiva
Articolo 23 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 24 - Ricorsi amministrativi
Articolo 25 - Piani stralcio del PRAE
Articolo 26 - Apertura di nuove cave - ampliamenti
Articolo 27 - Procedimenti istruttori avviati per lapertura di nuove cave e per il relativo ampliamento
Articolo 28 - Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata
Articolo 29 - Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi
Articolo 30 - Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica
Articolo 31 - Disposizioni finanziarie
