Legge Regionale Calabria 5/11/2009 n. 40
Articolo 17
Autorizzazione per lestrazione di inerti nei corsi dacqua e nel demanio fluviale
TITOLO III - ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ MINERARIE
Autorizzazione per l’estrazione di inerti nei corsi d’acqua e nel demanio fluviale
1. L’estrazione dei materiali di cui all’articolo 2, comma 3, punto b) nei corsi d’acqua e nel demanio, fluviale è autorizzata dalla Provincia, e dagli altri enti competenti, previo parere dell’ORAE, in conformità alla vigente legislazione in materia.
2. Le estrazioni in alveo fluviale, intese come manutenzione e regimazione idraulica, di mantenimento e ripristino del buon regime idraulico, sono autorizzate in coerenza con il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Calabria e con i Piani di Bacino ai sensi della legge 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In assenza dei Piani suddetti le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto in conformità all’articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 redatte secondo le linee guida approvate dall’Autorità di Bacino regionale. Il materiale rimosso può essere destinato alla commercializzazione solo in assenza di fenomeni di erosione in alveo e nei tratti costieri limitrofi alla foce.
4. Le autorizzazioni di estrazione degli inerti fluviali finalizzate al ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, sono rilasciate, a cura dell’ufficio competente, anche in assenza e/o in deroga dei sopra citati Piani o valutazioni preventive e studi di impatto.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Classificazione
Articolo 3 - Campo di applicazione
Articolo 4 - Finalità
Articolo 5 - Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE
Articolo 6 - Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE
Articolo 7 - Regolamento di attuazione
Articolo 8 - Permesso di ricerca
Articolo 9 - Concessione mineraria
Articolo 10 - Pubblica utilità
Articolo 11 - Autorizzazione per lattività di ricerca dei materiali di cava
Articolo 12 - Autorizzazione per lattività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dellautorizzazione
Articolo 13 - Contenuto dellautorizzazione
Articolo 14 - Convenzione
Articolo 15 - Cessione dellautorizzazione
Articolo 16 - Revoca dellautorizzazione per pubblico interesse
Articolo 17 - Autorizzazione per lestrazione di inerti nei corsi dacqua e nel demanio fluviale
Articolo 18 - Canone per lesercizio dellattività di cava
Articolo 19 - Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale
Articolo 20 - Obblighi del titolare dellautorizzazione ai fini della vigilanza
Articolo 21 - Sospensione dellattività estrattiva e revoca dellautorizzazione
Articolo 22 - Cessazione dellattività estrattiva
Articolo 23 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 24 - Ricorsi amministrativi
Articolo 25 - Piani stralcio del PRAE
Articolo 26 - Apertura di nuove cave - ampliamenti
Articolo 27 - Procedimenti istruttori avviati per lapertura di nuove cave e per il relativo ampliamento
Articolo 28 - Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata
Articolo 29 - Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi
Articolo 30 - Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica
Articolo 31 - Disposizioni finanziarie
