Legge Regionale Calabria 5/11/2009 n. 40
Articolo 11
Autorizzazione per lattività di ricerca dei materiali di cava
TITOLO III - ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ MINERARIE
Autorizzazione per l’attività di ricerca dei materiali di cava
1. L’attività di ricerca dei materiali di cava di cui all’articolo 2 comma 3, punti a) e c), è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dal Comune territorialmente competente, in conformità ai contenuti del PRAE ed a seguito di parere favorevole dell’ORAE.
2. L’attività di ricerca dei materiali di cava di cui all’articolo 2 comma 4, punto b), relativamente al demanio fluviale è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dalla Provincia territorialmente competente, in conformità ai contenuti del PRAE e a seguito di parere favorevole dell’ORAE.
3. L’attività di ricerca dei materiali di cava di cui all’articolo 2 comma 3, punto b), relativamente al demanio marittimo, è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dall’autorità regionale competente, in conformità ai contenuti del PRAE e a seguito di parere favorevole dell’ORAE.
4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto. L’inosservanza del divieto comporta la revoca dell’autorizzazione.
5. Il Comune e la Provincia trasmettono copia dell’autorizzazione e del relativo programma di ricerca al Dipartimento Attività Produttive competente in materia di attività estrattive.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Classificazione
Articolo 3 - Campo di applicazione
Articolo 4 - Finalità
Articolo 5 - Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE
Articolo 6 - Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE
Articolo 7 - Regolamento di attuazione
Articolo 8 - Permesso di ricerca
Articolo 9 - Concessione mineraria
Articolo 10 - Pubblica utilità
Articolo 11 - Autorizzazione per lattività di ricerca dei materiali di cava
Articolo 12 - Autorizzazione per lattività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dellautorizzazione
Articolo 13 - Contenuto dellautorizzazione
Articolo 14 - Convenzione
Articolo 15 - Cessione dellautorizzazione
Articolo 16 - Revoca dellautorizzazione per pubblico interesse
Articolo 17 - Autorizzazione per lestrazione di inerti nei corsi dacqua e nel demanio fluviale
Articolo 18 - Canone per lesercizio dellattività di cava
Articolo 19 - Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale
Articolo 20 - Obblighi del titolare dellautorizzazione ai fini della vigilanza
Articolo 21 - Sospensione dellattività estrattiva e revoca dellautorizzazione
Articolo 22 - Cessazione dellattività estrattiva
Articolo 23 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 24 - Ricorsi amministrativi
Articolo 25 - Piani stralcio del PRAE
Articolo 26 - Apertura di nuove cave - ampliamenti
Articolo 27 - Procedimenti istruttori avviati per lapertura di nuove cave e per il relativo ampliamento
Articolo 28 - Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata
Articolo 29 - Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi
Articolo 30 - Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica
Articolo 31 - Disposizioni finanziarie
