Legge Regionale Calabria 5/11/2009 n. 40
Articolo 5
Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE
TITOLO II - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE
Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE
1. Presso il Dipartimento delle Attività Produttive è istituito l’Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive (ORAE), con funzioni consultive e di supporto al Dipartimento in ordine a:
a) pianificazione delle attività estrattive;
b) elaborazione di norme e direttive;
c) emanazione di pareri e valutazioni tecniche su quesiti posti dalla Pubblica Amministrazione da privati o loro Associazioni, da Enti di ricerca e in tutti i casi stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento attuativo;
d) monitoraggio e valutazione annuale delle attività estrattive.
2. L’Osservatorio elabora un rapporto annuale statistico – qualitativo sulle attività estrattive della Regione da trasmettere alla Commissione consiliare competente.
3. L’Osservatorio gestisce il Sistema Informativo delle Attività Estrattive (SITRAE) che raccoglie le informazioni e i dati dei procedimenti relativi al Dipartimento Attività Produttive e agli Enti decentrati, Comuni e Province. Il SITRAE si integra nella rete infrastrutturale dell’informazione geografica della Regione.
4. L’Osservatorio esprime pareri obbligatori su:
a) Piani Regionali, Provinciali e Comunali delle Attività estrattive;
b) rilascio delle autorizzazioni relative all’attività di ricerca e coltivazione delle sostanze minerarie di interesse regionale;
c) rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione di nuove cave o la ripresa di cave dismesse e sull’approvazione dei piani di recupero ambientale da attuare nel corso e al completamento dei lavori di estrazione.
5. Per perseguire i compiti assegnati gli viene costituito presso l’Osservatorio un Comitato composto da cinque esperti - per comprovata esperienza tecnico-scientifica - in materia di Ingegneria mineraria, Geologia, Scienze Agronomiche e Forestali e Progettazione Architettonica, Paesaggistica, Ambientale, nominati per la durata di tre anni dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale. L’Osservatorio, di volta in volta e per particolari situazioni, per questioni di competenza provinciale e/o comunale, può essere integrato da tecnici e rappresentanti designati dalle stesse Pubbliche Amministrazioni interessate.
6. Per il funzionamento dell’Osservatorio viene costituita altresì una segreteria tecnica composta da tre funzionari regionali, provenienti preferibilmente dal settore competente del Dipartimento delle Attività Produttive, con esperienza nel campo informatico, geologico e giuridico; la segreteria viene nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive ed ai componenti spetta il trattamento delle strutture speciali regionali.
7. Le procedure di funzionamento dell’Osservatorio, in particolare per le modalità ed i termini di emanazione dei pareri e per la gestione generale dell’organismo, sono disciplinate da Regolamento regionale di cui al successivo articolo 7.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Classificazione
Articolo 3 - Campo di applicazione
Articolo 4 - Finalità
Articolo 5 - Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE
Articolo 6 - Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE
Articolo 7 - Regolamento di attuazione
Articolo 8 - Permesso di ricerca
Articolo 9 - Concessione mineraria
Articolo 10 - Pubblica utilità
Articolo 11 - Autorizzazione per lattività di ricerca dei materiali di cava
Articolo 12 - Autorizzazione per lattività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dellautorizzazione
Articolo 13 - Contenuto dellautorizzazione
Articolo 14 - Convenzione
Articolo 15 - Cessione dellautorizzazione
Articolo 16 - Revoca dellautorizzazione per pubblico interesse
Articolo 17 - Autorizzazione per lestrazione di inerti nei corsi dacqua e nel demanio fluviale
Articolo 18 - Canone per lesercizio dellattività di cava
Articolo 19 - Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale
Articolo 20 - Obblighi del titolare dellautorizzazione ai fini della vigilanza
Articolo 21 - Sospensione dellattività estrattiva e revoca dellautorizzazione
Articolo 22 - Cessazione dellattività estrattiva
Articolo 23 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 24 - Ricorsi amministrativi
Articolo 25 - Piani stralcio del PRAE
Articolo 26 - Apertura di nuove cave - ampliamenti
Articolo 27 - Procedimenti istruttori avviati per lapertura di nuove cave e per il relativo ampliamento
Articolo 28 - Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata
Articolo 29 - Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi
Articolo 30 - Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica
Articolo 31 - Disposizioni finanziarie
