Legge Regionale Calabria 5/11/2009 n. 40
Articolo 26
Apertura di nuove cave - ampliamenti
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
Apertura di nuove cave - ampliamenti
1. Non possono essere rilasciate autorizzazioni per l’apertura di nuove cave fino all’entrata in vigore del PRAE, salvo quanto stabilito al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all’articolo 7, l’apertura di nuove cave e torbiere, in assenza del PRAE, può essere autorizzata dalla Giunta regionale solo in caso di preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale, previo parere vincolante delle Commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive e ambiente, sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi.
3. Ove sia ritenuto sussistente l’interesse sovracomunale, l’attività estrattiva può essere esercitata in aree compatibili in base agli strumenti urbanistici generali vigenti o in zona agricola non vincolata.
4. Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo sono appositamente disciplinati dal Regolamento di attuazione.
5. L’autorizzazione di cui al presente articolo ha durata non superiore a tre anni.
6. In caso di esaurimento di cave autorizzate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione del PRAE l’ampliamento dell’attività di coltivazione è autorizzato secondo quanto previsto dall’articolo 12.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Classificazione
Articolo 3 - Campo di applicazione
Articolo 4 - Finalità
Articolo 5 - Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE
Articolo 6 - Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE
Articolo 7 - Regolamento di attuazione
Articolo 8 - Permesso di ricerca
Articolo 9 - Concessione mineraria
Articolo 10 - Pubblica utilità
Articolo 11 - Autorizzazione per lattività di ricerca dei materiali di cava
Articolo 12 - Autorizzazione per lattività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dellautorizzazione
Articolo 13 - Contenuto dellautorizzazione
Articolo 14 - Convenzione
Articolo 15 - Cessione dellautorizzazione
Articolo 16 - Revoca dellautorizzazione per pubblico interesse
Articolo 17 - Autorizzazione per lestrazione di inerti nei corsi dacqua e nel demanio fluviale
Articolo 18 - Canone per lesercizio dellattività di cava
Articolo 19 - Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale
Articolo 20 - Obblighi del titolare dellautorizzazione ai fini della vigilanza
Articolo 21 - Sospensione dellattività estrattiva e revoca dellautorizzazione
Articolo 22 - Cessazione dellattività estrattiva
Articolo 23 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 24 - Ricorsi amministrativi
Articolo 25 - Piani stralcio del PRAE
Articolo 26 - Apertura di nuove cave - ampliamenti
Articolo 27 - Procedimenti istruttori avviati per lapertura di nuove cave e per il relativo ampliamento
Articolo 28 - Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata
Articolo 29 - Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi
Articolo 30 - Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica
Articolo 31 - Disposizioni finanziarie
