Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 5/11/2009 n. 40

Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria.

Articolo 2

Classificazione

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Classificazione

1. Le sostanze minerarie sono classificate in due categorie: miniere e cave.
2. Appartengono alla categoria delle miniere e costituiscono patrimonio indisponibile della Regione Calabria, le sostanze minerali di preminente interesse locale, quali:
a) marmi, graniti, pietre ornamentali, quarzo e sabbie silicee, farine fossili;
b) acque minerali e termali, fluidi endogeni a bassa entalpia.
Tali sostanze minerali possono dar luogo ad attività di ricerca e di coltivazione da parte di qualunque soggetto pubblico o privato che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e nel rispetto delle modalità di attuazione da essa previste.
3. Appartengono alla categoria delle cave le sostanze minerali quali:
a) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche, terre coloranti, torba;
b) sabbie, pietrisco e ghiaia anche se presenti nei corsi fluviali e nelle relative aree di espansione dei fiumi;
c) gli altri materiali e sostanze industrialmente utilizzabili non comprese nella categoria delle miniere. (1)
4. I materiali di cava reperibili in terraferma sono beni che appartengono al proprietario del suolo, il quale ne può disporre secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge. Gli inerti estratti dai corsi d’acqua e dai fondali marini appartengono rispettivamente al demanio fluviale e al demanio marittimo, che ne dispongono secondo le norme vigenti in materia.
5. La ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali di interesse nazionale sono disciplinate dalle norme del R.D. 29 aprile 1927, n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli idrocarburi liquidi o gassosi per la cui ricerca, coltivazione, stoccaggio e trasporto di sostanze minerarie quali:
a) minerali impiegati direttamente, ovvero utilizzabili per l’estrazione di metalli, metalloidi e loro composti;
b) idrocarburi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci;
d) fluidi endogeni ad alta entalpia;
e) pietre preziose, granati, corindone, bauxite;
f) sostanze radioattive;
g) allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellane e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C;
h) leucite, feldspati, magnesite, fluorite, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento.
6. La Giunta regionale promuove intese con il Ministero dello Sviluppo Economico per regolare la revisione della classificazione dei minerali di miniera e di cava coerentemente con il vigente assetto costituzionale e per definire procedure di esercizio delle attività di ricerca e di sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche di interesse nazionale, con particolare riguardo a quelle di carattere strategico per il Paese, in armonia con gli indirizzi adottati per l’intero territorio nazionale.
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(1) Lettera modificata dall'art.1, L.R. 23/12/2009, n. 53.


             

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Classificazione
Articolo 3 - Campo di applicazione
Articolo 4 - Finalità
Articolo 5 - Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE
Articolo 6 - Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE
Articolo 7 - Regolamento di attuazione
Articolo 8 - Permesso di ricerca
Articolo 9 - Concessione mineraria
Articolo 10 - Pubblica utilità
Articolo 11 - Autorizzazione per l’attività di ricerca dei materiali di cava
Articolo 12 - Autorizzazione per l’attività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell’autorizzazione
Articolo 13 - Contenuto dell’autorizzazione
Articolo 14 - Convenzione
Articolo 15 - Cessione dell’autorizzazione
Articolo 16 - Revoca dell’autorizzazione per pubblico interesse
Articolo 17 - Autorizzazione per l’estrazione di inerti nei corsi d’acqua e nel demanio fluviale
Articolo 18 - Canone per l’esercizio dell’attività di cava
Articolo 19 - Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale
Articolo 20 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione ai fini della vigilanza
Articolo 21 - Sospensione dell’attività estrattiva e revoca dell’autorizzazione
Articolo 22 - Cessazione dell’attività estrattiva
Articolo 23 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 24 - Ricorsi amministrativi
Articolo 25 - Piani stralcio del PRAE
Articolo 26 - Apertura di nuove cave - ampliamenti
Articolo 27 - Procedimenti istruttori avviati per l’apertura di nuove cave e per il relativo ampliamento
Articolo 28 - Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata
Articolo 29 - Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi
Articolo 30 - Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica
Articolo 31 - Disposizioni finanziarie

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