Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 5/11/2009 n. 40

Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria.

Articolo 19

Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale

TITOLO IV - VIGILANZA E SANZIONI

Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale

1. I lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale, così come autorizzati, sono sottoposti a verifica periodica, con frequenza almeno semestrale da stabilirsi nel Regolamento di attuazione, e finale, alla scadenza dell’autorizzazione. A tal fine, il titolare dell’autorizzazione comunica all’ente concedente ed al Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive, lo stato di avanzamento o l’avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale.
2. La verifica finale viene effettuata da un funzionario tecnico dell’ente concedente alla presenza del titolare dell’autorizzazione, del direttore dei lavori, coadiuvati da funzionari del Dipartimento Attività Produttive, competenti in materia di attività estrattive e di tutela dell’ambiente. Gli esiti della verifica risultano da apposito verbale firmato, anche con riserva, dal titolare.
3. Nel caso di verifica periodica l’ente concedente:
a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;
b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità rilevante delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, dispone la sospensione dell’attività estrattiva ai sensi dell’articolo 13 ed intima al titolare dell’autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d’ufficio facendo fronte alle spese con la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;
c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, dispone la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 13 ed incamera la residua somma oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d’ufficio all’esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull’obbligato.
4. Nel caso di verifica finale l’ente concedente:
a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;
b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, intima al titolare dell’autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d’ufficio facendo fronte alle spese con la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;
c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, incamera la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d’ufficio all’esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull’obbligato.
5. Le spese delle operazioni di verifica sono a carico del titolare dell’autorizzazione e sono disciplinate nel Regolamento di attuazione.
               
               

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Classificazione
Articolo 3 - Campo di applicazione
Articolo 4 - Finalità
Articolo 5 - Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE
Articolo 6 - Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE
Articolo 7 - Regolamento di attuazione
Articolo 8 - Permesso di ricerca
Articolo 9 - Concessione mineraria
Articolo 10 - Pubblica utilità
Articolo 11 - Autorizzazione per l’attività di ricerca dei materiali di cava
Articolo 12 - Autorizzazione per l’attività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell’autorizzazione
Articolo 13 - Contenuto dell’autorizzazione
Articolo 14 - Convenzione
Articolo 15 - Cessione dell’autorizzazione
Articolo 16 - Revoca dell’autorizzazione per pubblico interesse
Articolo 17 - Autorizzazione per l’estrazione di inerti nei corsi d’acqua e nel demanio fluviale
Articolo 18 - Canone per l’esercizio dell’attività di cava
Articolo 19 - Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale
Articolo 20 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione ai fini della vigilanza
Articolo 21 - Sospensione dell’attività estrattiva e revoca dell’autorizzazione
Articolo 22 - Cessazione dell’attività estrattiva
Articolo 23 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 24 - Ricorsi amministrativi
Articolo 25 - Piani stralcio del PRAE
Articolo 26 - Apertura di nuove cave - ampliamenti
Articolo 27 - Procedimenti istruttori avviati per l’apertura di nuove cave e per il relativo ampliamento
Articolo 28 - Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata
Articolo 29 - Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi
Articolo 30 - Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica
Articolo 31 - Disposizioni finanziarie

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